Salve a tutti, questa è la situazione prospettata:
3 comproprietari di un casale suddiviso in due unità catastali distinte, per tutti seconde case, con accesso dalla pubblica via con strada privata.
Le due unità catastali hanno entrate indipendenti da resede a comune ma condividono il locale autoclave, gli impianti con un unico contatore luce e un unico contatore acqua; il riscaldamento e l'acs vengono forniti tramite due distinte caldaie alimentate a GPL.
Con queste caratteristiche rientrano nell'Ecobonus 110 per la sostituzione dell'impianto a GPL con due caldaie a pompa di calore trainandosi dietro tutti gli interventi (infissi e pannelli solari in primis) per guadagnare 2 classi energetiche?
Grazie!
In realtà il tuo è uno di quei casi (molto comuni in Italia) che, "grazie" alla discutibile e contorta interpretazione che l'Agenzia delle Entrate ha tirato fuori incrociando requisiti soggettivi/oggettivi dei beneficiari, resta escluso (per ora, e dopo capirete perché) dalla fruizione del Superbonus.
Infatti per il Fisco l'agevolazione può essere concessa per interventi effettuati su 3 categorie di immobili:
- unifamiliari
- unità "situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno"
- condomìni
In particolare è sulla terza categoria che l'Agenzia delle Entrate ha provocato il putiferio.
Infatti, nella circolare 24 del 8 agosto, ha negato la possibilità che aveva invece concesso sugli altri Bonus Casa in diverse comunicazioni ufficiali passate, ovvero di estendere gli incentivi anche gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici posseduti da un unico soggetto o da più soggetti in comproprietà indivisa.
Questo perché, non realizzandosi la condizione di "proprietà divisa", non sussiste la prerogativa per la costituzione di fatto del condomìnio prevista dal Codice Civile.
Applicando questi assunti al tuo caso, il casale che su cui vorresti intervenire non rientra i nessuna di queste tre categorie.
1- Non è un edificio unifamiliare.
La definizione di “edificio unifamiliare” contenuta del DL Rilancio è la stessa riportata dal regolamento edilizio comunale “tipo” approvato dalla Conferenza unificata con Intesa 20/10/2016, n. 125/CU: è un’unica unità immobiliare urbana di
proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di
un singolo nucleo familiare.
2- Non è un edificio composto da unità
"funzionalmente indipendenti", visto che hanno "un unico contatore luce e un unico contatore acqua" condivisi.
3- Non è un condominio (neppure minimo) perché le unità che compongono l'edificio sono in comproprietà indivisa.
In ogni caso, pare che finalmente in Parlamento si siano resi conto di questa interpretazione un po' troppo estremista dell'Agenzia delle Entrate ed è stata presentata un'
interrogazione parlamentare a riguardo rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
Speriamo, quindi, che presto arrivi una correzione dei due Ministri che ricomprenda anche le abitazioni plurifamiliari a proprietà indivisa nel novero degli edifici beneficiari.