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Ollj
Ospite
Come detto da Dimaraz:
mancante accordo tra le parti, creditori compresi, sara' lo scioglimento giudiziale la soluzione, con vendita all'asta del bene e attribuzione pro quota del ricavato (con buona pace dei creditori privilegiati che diritto alcuno vantano verso i comunisti non gravati da ipoteca)
Infatti, se pur vero che costoro ben possono partecipare ai sensi dell'art.1113cc, tuttavia per consolidata giurisprudenza "non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire, sospendere o interrompere il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore. Al creditore è riconosciuto, per converso, il diritto di partecipare volontariamente al detto giudizio onde verificarne il quomodo e gli effetti, comportando il relativo procedimento peculiarità risolventesi in una serie di valutazioni di fatto potenzialmente idonee a pregiudicare il patrimonio del condividente e, di riflesso, il suo creditore" Corte di Cassazione Sezione II civile, ordinanza 21 maggio 2004, n. 9765
mancante accordo tra le parti, creditori compresi, sara' lo scioglimento giudiziale la soluzione, con vendita all'asta del bene e attribuzione pro quota del ricavato (con buona pace dei creditori privilegiati che diritto alcuno vantano verso i comunisti non gravati da ipoteca)
Infatti, se pur vero che costoro ben possono partecipare ai sensi dell'art.1113cc, tuttavia per consolidata giurisprudenza "non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire, sospendere o interrompere il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore. Al creditore è riconosciuto, per converso, il diritto di partecipare volontariamente al detto giudizio onde verificarne il quomodo e gli effetti, comportando il relativo procedimento peculiarità risolventesi in una serie di valutazioni di fatto potenzialmente idonee a pregiudicare il patrimonio del condividente e, di riflesso, il suo creditore" Corte di Cassazione Sezione II civile, ordinanza 21 maggio 2004, n. 9765