Qualcuno mi sa dire quali siano le norme legali, fiscali, etc..
La locazione di immobili con finalità turistica, attuata per brevi periodi, per il proprietario genera un reddito che può essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta:
- tra i
redditi fondiari (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;
- tra i
redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- tra i
redditi diversi (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.
Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in
locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei
redditi fondiari e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “
B – redditi dei fabbricati”.
I contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella
L. 431/98, per cui occorre applicare le norme del
codice civile (artt. 1571 e seguenti).
Per quanto riguarda la
durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un
massimo di 30 giorni, la norma
non prevede l’obbligo della
registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa
imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il
medesimo locatario.
Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la
circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la
cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.