Saxo

Membro Junior
Conduttore
Buongiorno.
Mia madre vive da anni in una casa in affitto contratto regolare 3+2 proprietari 2.
Di recente il contratto si è rinnovato automaticamente con tacito consenso (nessuna comunicazione dei proprietari).
Dopo il rinnovo, i 2 proprietari (fratelli tra loro) hanno venduto casa.
Il contratto mi chiedo se rimane lo stesso alle medesime condizioni, visto che si è rinnovato prima della vendita dell immobile, quindi se nn vi è un rischio di sfratto anticipato.
Mia madre è vedova, ultranovantenne, allettata cateterizzata, invalida, con accompagnamento, e assistenza domiciliare integrata e badante h24 Il nuovo proprietario (ha acquistato perchè in procinto di sposarsi, e vorrà ristrutturarla prima di occuparla), può mandare via mia madre con un contratto che si è rinnovato da pochi mesi?
Grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il contratto mi chiedo se rimane lo stesso alle medesime condizioni
Sì.
Art. 1602 c.c.:
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Il nuovo proprietario (ha acquistato perchè in procinto di sposarsi, e vorrà ristrutturarla prima di occuparla), può mandare via mia madre con un contratto che si è rinnovato da pochi mesi?
No.
Il nuovo proprietario resta vincolato non solamente alle condizioni economiche del contratto originario ma, anche e in particolare, al termine di durata.

Ricordo che il nuovo proprietario/locatore dovrebbe aver comunicato, con Modello RLI, l’avvenuto subentro all’ufficio dove è stato registrato il contratto.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Mia madre è vedova, ultranovantenne, allettata cateterizzata, invalida, con accompagnamento, e assistenza domiciliare integrata e badante h24 I
potrà rimanere per due anni poi, se il nuovo proprietario gli manda la disdetta 6 mesi prima, potrà contare sulla clemenza del giudice che potrà prolungare lo sfratto di un 6 mesi. Comunque gli va trovata una situazione più consona. La badante h 24, in regime di convivenza, ha diritto a 36 ore consecutive di riposo settimanale (generalmente godute nel weekend). Poi nell'arco della giornata ha diritto 2 ore di riposo, durante le quali non può essere disturbata.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
potrà contare sulla clemenza del giudice che potrà prolungare lo sfratto di un 6 mesi
Nessuna "clemenza".
È la legge, che prevede che con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
in regime di convivenza, ha diritto a 36 ore consecutive di riposo settimanale (generalmente godute nel weekend).
Non è esattamente così.
Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Poi nell'arco della giornata ha diritto 2 ore di riposo
La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori conviventi è quella concordata fra le parti e comunque, con un massimo di: 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto