Intanto mi ripeto:
Poi bisogna vedere i dettagli, siamo in una zona un po' grigia.
Nel senso che c'è differenza se i soldi sono dell'esecutato e l'aggiudicatario è solo una "testa di legno" oppure se l'aggiudicatario compra con soldi suoi e poi, tornato benestante l'esecutato, si ricompra il bene dall'aggiudicatario.
Ma forse il primo paragrafo dell'articolo che ho postato prima si presta a fraintendimenti sulla sentenza citata.
Prendiamo la stessa sentenza da un'altra parte
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte
www.laleggepertutti.it
cerca 3952 nel testo e troverai questa annotazione:
"
Accordi con l’esecutato e tra concorrenti.
Nel caso di vendita con incanto nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, l’accordo tra il debitore esecutato ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto ex art. 579 c.p.c. gravante sul debitore di effettuare offerte all’incanto, è nullo anche con riguardo all’eventuale patto con cui il terzo, prima dell’aggiudicazione, si obblighi a retrocedere (pactum de retrovendendo) l’immobile espropriato al debitore, salvo che si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto. Cass. 10 giugno 1988, n. 3952."
Quindi, nello specifico caso, la sentenza afferma che il patto con il quale il futuro eventuale aggiudicatario poi si obbliga a rivendere all'esecutato è nullo.
Appunto il caso di interposizione fittizia, non ammesso.
Se invece siamo in "presenza di mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto" ... tradotto "intanto io compro; poi, se e quando avrai i soldi, te la rivendo" allora qui probabilmente rientriamo nel caso ammesso:
mentre l’ipotesi di interposizione reale, nel caso in cui il terzo acquisti il bene pagandolo con denaro proprio ed obbligandosi a rivenderlo successivamente al debitore, con apposito patto di retrovendita, è stata ritenuta estranea al divieto imposto dalla norma”.
Poi ripeto è zona grigia, se proprio ci fosse un patto scritto bisognerebbe leggerlo e la parola definitiva la direbbe un giudice alla fine di tre gradi di giudizio.
Importante è capire che non deve essere un modo per eludere il divieto per l'esecutato di partecipare all'asta. Se il terzo ci mette tutti soldi suoi e nemmeno si obbliga alla rivendita forse si può stare, relativamente, tranquilli.