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Al via oggi 7 novembre la possibilità di «rottamazione» delle cartelle esattoriali notificate ai contribuenti entro il termine del 23 gennaio 2017, l'adesione si fa mediante il modulo DA1 scaricabile sul sito www.gruppoequitalia.it che va compilato con la dovuta attenzione.

L'adesione alla DEFINIZIONE AGEVOLATA delle CARTELLE ESATTORIALI può essere fatta consegnando il modello presso le sedi di Equitalia oppure inviandolo via PEC.
Insieme ai dati personali il contribuente che aderisce dovrà indicare nel modulo prestampato gli estremi delle cartelle Equitalia e definire la modalità di pagamento, in unica soluzione oppure con la dilazione in massime quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018.
Sul modulo vi è anche una parte per rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti.
Quanto alla PRESCRIZIONE applicabile ai tributi ricordo che per l'IRPEF, IVA e Irap è decennale mentre per l'IMU, Tari e i contributi Inps e Inail il termine è quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale.

Tutte le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 e non solo da Equitalia ma anche dai Comuni che avranno optato per concedere questa facoltà ai contribuenti rientrano nella .... magnanimità del legislatore.
Sono interessate anche le somme richieste per le infrazioni al codice stradale, il canone Rai, IRPEF, IVA, Irap e contributi Inps.
Equitalia dovrà rispondere alla richiesta di definizione agevolata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto quindi entro il 24 aprile 2017, comunicando l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza e i bollettini per il pagamento in unica soluzione o a rate.

Evidente l'interesse dello Stato a far cassa, ulteriormente, grazie a questa operazione tributaria, i cui termini integrali sono contenuti nel D.L. 193/2016, che dovrebbe rendere svariati milioni di euro in tempi brevi.
Occhio comunque alle valutazioni derivanti dalla propria posizione particolare prima di aderire.

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Nemesis

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Quanto alla PRESCRIZIONE applicabile ai tributi ricordo che per l'IRPEF, IVA e Irap è decennale
I provvedimenti esattoriali di Equitalia sono adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento.
Quindi per far valere la prescrizione decennale Equitalia dovrebbe produrre il titolo definitivo della pretesa, ossia il provvedimento amministrativo di accertamento definitivo o la sentenza passata in giudicato, emessi antecedentemente all’emissione delle cartelle; in difetto opererebbe la prescrizione quinquennale.
 

Marinarita

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Mi scusi Avvocato, confesso di essere molto sprovveduta in materia, ho avuto modo di sentire parlare in televisione, della "avvenuta compensazione" cosa e a quali casi si riferisce:domanda:
 

StLegaleDeValeriRoma

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Aggiornamento sul decreto fiscale che prevede la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali.
Le novità introdotte dalla Camera riguardano l'ampliamento della facoltà di fare istanza fino al 31 marzo 2017, l'adesione alla procedura permetterà ai contribuenti di saldare il conto con lo Stato in 5 rate versando il 70% del dovuto nel 2017 e il resto nel 2018 includendo anche tutte le cartelle notificate entro il 31 dicembre del 2016.
 

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