uva

Membro Storico
Proprietario Casa
rintracciare le vecchie discussioni:
Nel 2013 un utente di Torino pubblicò una discussione che ti potrebbe interessare, alla quale io non partecipai:


Altre persone (non io) ne parlarono in alcuni post di questo thread nel 2014:

 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
io credo di si.
Nel 2013 avevi postato un parere del Sole24Ore sull'argomento:

(post n. #9)

Ne hai parlato con l'Associazione di categoria a cui ti sei rivolto ora?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel 2013 un utente di Torino pubblicò una discussione che ti potrebbe interessare,

Andrò a rivedere le discussioni citate.

Nel frattempo , se ho operato correttamente nel raccogliere le citazioni in tema, ne ho trovate almeno due dove la tua è stata una risposta affermativa, sia sulla possibilità di adeguare il canone all'Istat, sia riguardo alla applicazione del 75% anno per anno, 100% in caso di nuovo contratto.

Quell'articolo non contiene riferimenti all'adeguamento Istat.

Il locatore può aumentare il canone in base alla variazione Istat solo se è previsto da un'apposita clausola contrattuale.

Se si tratta di un contratto libero 4 + 4 l'adeguamento viene considerato al 100% dell'indice Istat.
Invece in caso di contratti concordati 3 + 2 l'aggiornamento del canone è limitato al 75% della variazione Istat.

Se il locatore opta per la cedolare secca non è ammesso alcun aumento del canone, neppure per l'adeguamento Istat.

Trattandosi di contratto di locazione concordato l'adeguamento del canone si può applicare soltanto nella misura del 75% dell'indice Istat.
Certo che i parametri vanno rivalutati, dovrebbe essere specificato nell'accordo stesso oppure in accordi successivi al 2005. Si tratta di vedere se in base all'indice ISTAT puro oppure in base ad una percentuale (di solito il 75%) dello stesso indice.
Prova a chiedere ad una associazione di propietari della tua città (es. UPPI o Confedilizia).

Da - Il sole 24 ore- casa 24 plus
Per le locazioni a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, legge 431/98, l’aggiornamento Istat non può mai superare il 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Si veda in questo senso, l’articolo 1, comma 9, del decreto, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, secondo cui «gli accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente».L’aggiornamento deve essere calcolato di anno in anno. Ove tuttavia, nel Comune cui si riferisce il lettore non sia stato rinnovato l’accordo locale, occorre aggiornare gli importi del precedente accordo secondo il principio della variazione assoluta. L’articolo 1 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, dispone infatti che nei Comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

Da SICET di Pisa - Consigli sugli affitti
L
E NUOVE NORMATIVE

A. Il Contratto Concordato per gli altri Comuni non riconosciuti a “Tensione abitativa”..
Il decreto interministeriale Infrastrutture/Economia del 14 luglio 2004 estende a tutti i Comuni
italiani, anche a quelli che non hanno fatto gli Accordi Territoriali e/o che non sono riconosciuti ad “alta tensione abitativa”, la possibilità di applicare i Contratti Concordati previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98.
I contratti di locazione concordati potranno essere quindi stipulati:

Nei comuni (di norma quelli considerati a tensione abitativa) per i quali erano stati
sottoscritti accordi territoriali sulla base del precedente decreto ministeriale del 5 marzo 1999 e non più rinnovati (tali Accordi hanno, di solito, cadenza triennale). Il decreto prevede l’aggiornamento delle fasce di oscillazione, previste da tali Accordi, sulla base dell'intera variazione Istat intercorsa fra il mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi in questione e il mese precedente la stipula del nuovo, singolo contratto di locazione.

Per tutti gli altri comuni che non hanno mai fatto gli accordi (perché non a tensione
abitativa), per stabilire i canoni dei nuovi contratti potranno essere presi a riferimento le tariffe stabilite per il Comune vicino nel quale sia vigente un Accordo sottoscritto sulla base del D.M. 30.12.02. Tale Comune va individuato tenendo conto della
dimensione demografica prossima a quella del Comune carente di accordo e della
minor distanza; per la vicinanza può trattarsi di Comune, Provincia o Regione.

Da Sicet Pisa - Consigli sugli affitti
• Nei comuni (di norma quelli considerati a tensione abitativa) per i quali erano stati
sottoscritti accordi territoriali sulla base del precedente decreto ministeriale del 5
marzo 1999 e non più rinnovati (tali Accordi hanno, di solito, cadenza triennale). Il
decreto prevede l’aggiornamento delle fasce di oscillazione, previste da tali Accordi,
sulla base dell'intera variazione Istat intercorsa fra il mese successivo alla data di
sottoscrizione degli Accordi in questione e il mese precedente la stipula del nuovo,
singolo contratto di locazione.

ed inoltre
• Qualora ci sia stato un precedente Accordo e non sia stato rinnovato, devono essere
utilizzate le quote a metro quadro ivi previste e incrementate con la variazione
ISTAT al 100% riferita all’indice per le famiglie di operai e impiegati; facendo la
somma di tali indici ISTAT a partire dal mese successivo alla firma di tale Accordo
fino al mese precedente la data di stipula del contratto.
Esempio: Dato che il primo Accordo stipulato a Pisa è del Luglio 1999, qualora. il
contratto venga stipulato nel Maggio 2006 e il canone concordato in base al
conteggio dell'Accordo '99 è di €. 400, tale quota va rivalutata degli indici
ISTAT annuali maturati dall’Agosto 99 ad Agosto 2005 a cui va aggiunto l'
ISTAT residuo maturato da questo mese fino a Aprile 2006 e cioè 14,3 + 1,1
= 15,4% quindi il canone sarà di €. 461,60.

Dopo aver fatto il contratto, gli aggiornamenti Istat sono al 75%

Io credo che ciò sia più che corretto

Per cortesia fatemi sapere se le informazioni di Sicet le condivitete corrette

Da UPPI Ancona:

10. Aggiornamenti del canone di locazione

Il canone di locazione così ricavato, e stabilito dalle parti per i singoli contratti di locazione, potrà
essere aggiornato – su richiesta del locatore - nella misura massima del 75% della variazione annua
accertata dall’ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi
rispetto alla data di stipula del contratto stesso.
I contratti già stipulati con riferimento al precedente Accordo Comunale del 7.9.1999 e tuttora in corso,
potranno essere rinnovati, previa disdetta inviata almeno sei mesi prima, alla prima scadenza utile, con
riferimento alla nuova valutazione dell’alloggio secondo i criteri stabiliti dal presente Accordo.

Quindi a mio parere, bisogna per i nuovi contratti, attenersi ai criteri stabiliti, facendo riferimento alla nuova valutazione dell'alloggio e non alla variazione dell'indice ISTAT
che rimane del 75%.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
almeno due dove la tua
Nella prima citazione rispondevo a chi chiedeva se l'adeguamento Istat viene calcolato dal conduttore.

Nella seconda un conduttore chiedeva se il suo locatore poteva aumentargli il canone in occasione del rinnovo del contratto 3 + 2: gli risposi che l'unico aumento possibile è l'adeguamento Istat nella misura del 75%.

Entrambi i casi non c'entrano con l'argomento di cui si sta parlando in questo thread.

Per quanto riguarda il vecchio post di @supermax , vedi i miei post n. #11 e #12 di oggi.
Non è chiaro se a distanza di 9 anni lui si riferisce allo stesso Comune oppure sta parlando di un caso diverso.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
applicazione del 75% anno per anno, 100% in caso di nuovo contratto.
Leggi bene ciò che avevo scritto.

Il canone di locazione si può aumentare ogni anno in base all'indice Istat (se previsto dal contratto di locazione e se il locatore non ha optato per la cedolare secca) nella seguente misura:
100% dell'indice Istat in caso di contratto libero;
75% dell'indice Istat in caso di contratto concordato.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggi bene ciò che avevo scritto
In questi giorni facciamo fatica ad intenderci: staresti dicendomi che i canoni concordati si possono adeguare all’Istat nel corso del quinquennio, ma non è certo possano essere attualizzati nel canone di partenza? E ti pare logico?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
staresti dicendomi
Cerco di spiegarmi con un esempio pratico.

L'Accordo Territoriale attualmente in vigore nel Comune X risale al 2018.

Nel 2018 il locatore Tizio stipulò un contratto concordato 3 + 2 con canone mensile di € 500, calcolato in base ai parametri e alle tariffe €/mq pubblicati nell'Accordo del 2018.
Negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 Tizio (che non ha optato per la cedolare secca e ha previsto l'aggiornamento con apposita clausola contrattuale) ha aggiornato annualmente il canone in base al 75% dell'indice Istat di ogni anno.
Quindi nel 2022 il canone mensile di Tizio è diventato (ipotesi) € 560.

Durante il 2022 nello stesso Comune X il locatore Caio stipula un contratto concordato 3 + 2 per un immobile identico a quello di Tizio, con gli stessi parametri, applicando la stessa tariffa €/mq.
Tariffa che risale al 2018, perché le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo non ne hanno mai deliberato l'aggiornamento.

Se al locatore Caio non è concesso di applicare di sua iniziativa l'aggiornamento Istat alle tariffe €/mq del 2018 (ipotizzando lo possano fare solo i Sindacati firmatari dell'Accordo), il canone mensile applicabile nel 2022 da Caio è € 500 (non € 560).

Correggetemi se sbaglio!
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo che si debba guardare cosa è scritto nel proprio accordo territoriale. Per esempio, in quello di Reggio Emilia:
1668617742281.png

Mi par di capire che per 3 anni i valori delle fasce restano fissi, poi li si aggiorna al 75%, poi daccapo fissi per altri 3 anni. Ogni città ha le sue regole, temo...
 

donatella

Membro Attivo
Proprietario Casa
nel mio comune:
"8. Adeguamenti futuri dei valori massimi ricavati. I valori delle unità abitative come sopra ricavati non sono soggetti a variazioni ISTAT, se non successivamente alla scadenza del presente accordo prevista per la data del 28.02.2025. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una delle parti, a rivedere i valori base applicati di cui al punto 1) entro il termine di 60 giorni dalla richiesta medesima.
 

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sto redigendo proprio ora un contratto a canone concordato e l'accordo territoriale applicabile prevede specificatamente che i valori al mq (riferiti al 2018) vanno aggiornati al 100% dell'indice ISTAT.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto