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Per le locazioni a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, legge 431/98, l’aggiornamento Istat non può mai superare il 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Si veda in questo senso, l’articolo 1, comma 9, del decreto, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, secondo cui «gli accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente».L’aggiornamento deve essere calcolato di anno in anno. Ove tuttavia, nel Comune cui si riferisce il lettore non sia stato rinnovato l’accordo locale, occorre aggiornare gli importi del precedente accordo secondo il principio della variazione assoluta. L’articolo 1 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, dispone infatti che nei Comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
Da SICET di Pisa - Consigli sugli affitti
L
E NUOVE NORMATIVE
A. Il Contratto Concordato per gli altri Comuni non riconosciuti a “Tensione abitativa”..
Il decreto interministeriale Infrastrutture/Economia del 14 luglio 2004 estende a tutti i Comuni
italiani, anche a quelli che non hanno fatto gli Accordi Territoriali e/o che non sono riconosciuti ad “alta tensione abitativa”, la possibilità di applicare i Contratti Concordati previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98.
I contratti di locazione concordati potranno essere quindi stipulati:
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Nei comuni (di norma quelli considerati a tensione abitativa) per i quali erano stati
sottoscritti accordi territoriali sulla base del precedente decreto ministeriale del 5 marzo 1999 e non più rinnovati (tali Accordi hanno, di solito, cadenza triennale). Il decreto prevede l’aggiornamento delle fasce di oscillazione, previste da tali Accordi, sulla base dell'intera variazione Istat intercorsa fra il mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi in questione e il mese precedente la stipula del nuovo, singolo contratto di locazione.
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Per tutti gli altri comuni che non hanno mai fatto gli accordi (perché non a tensione
abitativa), per stabilire i canoni dei nuovi contratti potranno essere presi a riferimento le tariffe stabilite per il Comune vicino nel quale sia vigente un Accordo sottoscritto sulla base del D.M. 30.12.02. Tale Comune va individuato tenendo conto della
dimensione demografica prossima a quella del Comune carente di accordo e della
minor distanza; per la vicinanza può trattarsi di Comune, Provincia o Regione.