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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 336591" data-attributes="member: 15764"><p>mi sembra ovvio che in caso di contenzioso legale, anche solo di Mediazione, il consulente Tecnico del Giudice/Mediatore per prima cosa andrà a misurare la superficie calpestabile per controllarla.</p><p></p><p>questo mi lascia perplesso. Tu hai fatto questi lavori 2 anni prima dell'inizio del contratto d'affitto e gli hai inserito una maggiorazione del canone concordato per questi lavori? Ignoravo che si potesse fare un calcolo dell'importo dell'affitto correggendolo per lavori eseguiti anni prima la stipulazione del contratto di affitto.</p><p>"<em>L'art. 23 della legge n. 3928 del 1978 (la cosa'¬ detta <strong>legge sull'equo canone parzialmente abrogata dalla legge n. 431/98</strong>), al primo e secondo comma recitava:</em></p><p><em>Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita' , il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.</em></p><p><em>L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.</em></p><p><em>Tale disposizione, come si accennava, e' stata abrogata..</em>."</p><p><strong>In ogni caso si tratta di aumenti che si potevano chiedere con contratti già in vigore perché erano considerati adeguamenti dell' affitto rispetto alla nuova situazione, derivante dagli interventi conservativi, compensando in tal modo con effetto immediato l'aumento di valore del bene in ragione dei suddetti interventi</strong>.</p><p>Eliminata questa disposizione e <strong>passati nel regime degli contratti così detti a canone libero è sparito ogni riferimento a questa facoltà prevista per legge</strong>.</p><p>Ciò non vieta, naturalmente, che<strong> le parti possano prevedere un aggiornamento del canone</strong> per queste ipotesi stabilendo contestualmente; ma <strong>è solamente la fonte contrattuale l'unica in grado di rendere legittima una richiesta di aggiornamento del canone.</strong></p><p>Insomma, <strong>se il contratto di locazione non prevede l'aumento del canone per l'ipotesi di lavori di manutenzione della casa e/o delle parti comuni dell'edificio, il proprietario non avrà alcun diritto di avanzare pretese in tal senso – per mancanza di disposizioni legislative a sostegno</strong> – e qualora lo facesse la sua richiesta potrebbe essere contestata legittimamente dal conduttore.</p><p>Ma anche in questo caso si tratta di contratti già in essere.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 336591, member: 15764"] mi sembra ovvio che in caso di contenzioso legale, anche solo di Mediazione, il consulente Tecnico del Giudice/Mediatore per prima cosa andrà a misurare la superficie calpestabile per controllarla. questo mi lascia perplesso. Tu hai fatto questi lavori 2 anni prima dell'inizio del contratto d'affitto e gli hai inserito una maggiorazione del canone concordato per questi lavori? Ignoravo che si potesse fare un calcolo dell'importo dell'affitto correggendolo per lavori eseguiti anni prima la stipulazione del contratto di affitto. "[I]L'art. 23 della legge n. 3928 del 1978 (la cosa'¬ detta [B]legge sull'equo canone parzialmente abrogata dalla legge n. 431/98[/B]), al primo e secondo comma recitava: Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita' , il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Tale disposizione, come si accennava, e' stata abrogata..[/I]." [B]In ogni caso si tratta di aumenti che si potevano chiedere con contratti già in vigore perché erano considerati adeguamenti dell' affitto rispetto alla nuova situazione, derivante dagli interventi conservativi, compensando in tal modo con effetto immediato l'aumento di valore del bene in ragione dei suddetti interventi[/B]. Eliminata questa disposizione e [B]passati nel regime degli contratti così detti a canone libero è sparito ogni riferimento a questa facoltà prevista per legge[/B]. Ciò non vieta, naturalmente, che[B] le parti possano prevedere un aggiornamento del canone[/B] per queste ipotesi stabilendo contestualmente; ma [B]è solamente la fonte contrattuale l'unica in grado di rendere legittima una richiesta di aggiornamento del canone.[/B] Insomma, [B]se il contratto di locazione non prevede l'aumento del canone per l'ipotesi di lavori di manutenzione della casa e/o delle parti comuni dell'edificio, il proprietario non avrà alcun diritto di avanzare pretese in tal senso – per mancanza di disposizioni legislative a sostegno[/B] – e qualora lo facesse la sua richiesta potrebbe essere contestata legittimamente dal conduttore. Ma anche in questo caso si tratta di contratti già in essere. [/QUOTE]
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