ADELINA

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Buona giornata a tutti, mi date dei consigli legali per la mia prossima riunione di condominio che io stessa ho chiesto di convocare?
La mia richiesta fatta al condominio in prima battuta solo per capire quale poteva essere la riposta è stata la seguente: Palazzo costruzione 1987, infissi esterni romane in legno, nonostante continua manutenzione attualmente da rifare ex novo, poichè si sta ristrutturando l'immobile ho chiesto di sostituire gli infissi attualmente dismessi, con nuovi serramenti ad alta efficienza energetica anche in considerazione della nuova normativa in materia di risparmio energetico, la sostituzione ovviamente verrebbe effettuata con infissi in alluminio termico identici o del tutto simili per stile e colore, riservandomi di esibire campionatura in sede assembleare. Risposta:domanda::domanda::domanda:..ovviamente negativa ma senza una logica motivazione.
Premetto che nel regolamento di condominio consegnato dall'impresa all'atto di acquisto dell'immobile non si fa riferimento alcuno ad eventuali obblighi dei condomini in caso di variazioni esterne al fabbricato. Vero è che mi potrebbero contestare di variare l'aspetto estetico,
però è da sottolineare che il fabbricato non insiste in un centro storico, il paese non ha un piano regolatore ma in compenso nello stesso stabile ci sono degli appartamenti in cui sono installate tende da sole non uguali per tutti e su tutti i balconi sono installati stenditoi fissi per la stesura del bucato nonostante questo sia vietato dal regolamento.
Poichè non voglio che la mia richiesta debba essere accolta solo perchè potrei esigere in caso di ulteriore risposta negativa che venga applicato il regolamento quindi rimuovendo tende e stenditoi fissi, vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire se ci sono delle sentenze a cui posso fare riferimento e che mi possono supportare soprattutto sulle nuove disposizioni in materia di risparmio enegetico. Scusate se mi sono dilungata troppo e grazie infinitamente a tutti quelli che mi possono aiutare.
 

raflomb

Membro Assiduo
Se il cambio degli infissi non comporta alterazione puoi eseguire le opere senza autorizzazione.
Fai bene ad eccepire di eliminare, a norma del regolamento, gli stenditoi e ad eccepire il non rispetto dell'omogeneità delle tende da sole.

OPERE SU PARTI COMUNI

Ogni condomino ha diritto di eseguire opere sulla cosa comune purchè non ne alteri la destinazione, non ne pregiudichi la comproprietà, e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

In particolare non deve risultare alterata la natura delle parti comuni, deve essere sempre consentito agli altri condomini di farne una analoga utilizzazione, non si deve stravolgere l'estetica dell'edificio, e le parti comuni dell'edifico non devono risultare asservite in favore di altri immobili estranei al condominio. Sono sempre salve comunque le norme più restrittive contenute nel regolamento di condominio.

Ove siano fatti salvi tali requisiti (che si applicano anche alle opere eseguite dall'inquilino), l'opera non necessita di autorizzazione.
Occorre però rilevare che ai sensi dell'art. 1134 c.c. le opere eseguite sulle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea dei condomini non danno diritto al rimborso delle spese (nemmeno pro-quota), a meno che le opere non fossero urgenti per evitare danno alle parti comuni, e non consentissero pertanto di avvisare tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
Al di fuori di queste ultime ipotesi, è irrilevante che il condominio abbia comunque tratto un vantaggio da tali opere.
 

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