LELLOSI

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Nel dicembre 2010 il proprietario dell'appartamento dove abitavo mi comunica prima verbalmente e poi a mezzo raccomandata che deve vendere l'appartamento (preciso che è nei termini giusti e cioè 6 mesi prima della scadenza del contratto che è luglio 2011). Io trovo casa dopo due mesi circa e rescindiamo il contratto. Dopo 14 mesi che sono andato via quell'appartamento è ancora vuoto (da precisare che ero sempre puntuale nei pagamenti). La mia domanda è questa: "è vero che non vendendo l'appartamento dopo un anno posso richiedere un risarcimento". Grazie
 

maidealista

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Dall' art. 3 della L. 431/98 :
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In sintesi: se lo affitta ad altri è in torto. Se è in attesa di acquirenti, no.

Quanto sopra poi vale solo se si è di fronte alla prima scadenza: se invece è alla fine dei 4+4 anni, il proprietario è autorizzato a non rinnovare la locazione, è non ha obbligo di motivarlo.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
In sintesi: se lo affitta ad altri è in torto. Se è in attesa di acquirenti, no.

Quanto sopra poi vale solo se si è di fronte alla prima scadenza: se invece è alla fine dei 4+4 anni, il proprietario è autorizzato a non rinnovare la locazione, è non ha obbligo di motivarlo.

Meno male. mancherebbe solo che un proprietario che vuole vendere la propria casa e grazie alla crisi non ci riesce ci debba pure rimettere in affitti da versare all'ex inquilino.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Prova a chiedere se te lo vende a te e ti saprai regolare della difficoltà e dei problemi che sta provando l'ex locatore che deve vendere e non riesce a vendere senza incassare i regolari canoni che riceveva altro che risarcimente? ciao
 

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