La legge regionale Lombardia n. 24/2006 precisa che non è possibile riscaldare locali NON abitabili.
Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Art. 24
(Impianti termici civili)
(omissis)
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.(33)
33. Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
Vorrei acquistare una villetta a schiera che ha una taverna dove sono presenti caloriferi.
La villetta è stata costruita nel 2001, quindi PRIMA della legge regionale di cii sopra.
Ho verificato e agli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale, risulta la variante che ha previsto l'impianto di riscaldamento in taverna.
CHIEDO QUINDI:
- Dal punto di vista edilizio, NON c'è nessun abuso, considerato che risulta la variante che ha previsto l'impianto di riscaldamento in taverna; giusto? Ovviamente nelle nuove costruzioni, tale variante NON verrebbe accettata, ma prima del 2006, SI.
Quindi al massimo si rischierebbe una sanzione amministrativa qualora si utilizzasse il riscaldamento in taverna?
La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale sopra citata
che prevede
13 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
E' corretto?
Grazie
Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Art. 24
(Impianti termici civili)
(omissis)
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.(33)
33. Il comma è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Vedi anche art. 15, comma 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
Vorrei acquistare una villetta a schiera che ha una taverna dove sono presenti caloriferi.
La villetta è stata costruita nel 2001, quindi PRIMA della legge regionale di cii sopra.
Ho verificato e agli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale, risulta la variante che ha previsto l'impianto di riscaldamento in taverna.
CHIEDO QUINDI:
- Dal punto di vista edilizio, NON c'è nessun abuso, considerato che risulta la variante che ha previsto l'impianto di riscaldamento in taverna; giusto? Ovviamente nelle nuove costruzioni, tale variante NON verrebbe accettata, ma prima del 2006, SI.
Quindi al massimo si rischierebbe una sanzione amministrativa qualora si utilizzasse il riscaldamento in taverna?
La sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale sopra citata
che prevede
13 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
E' corretto?
Grazie