Quando trattasi di assecondare al meglio le aspettative della parte interessata di solito lo scrupolo suggerisce di darle il massimo. Da qui la clausoletta della garanzia fideiussoria "tassativamente irrevocabile" inserita lì al momento opportuno (cioè quando le parti ancora si sorridono a vicenda). A suggerirmela, in base al vecchio principio del 'tanto non guasta', mi c'indusse in quel caso l'accostamento alla contrattualistica bancaria in materia di appalti dove la garanzia viene espressamente dichiarata irrevocabile "a prima richiesta assoluta" (dizione che nella fattispecie omisi per non urtare troppo le altrui...suscettibilità).
Resta peraltro prevedibile che nonostante l'impegno espressamente 'irrevocabile' il garante vi receda con ragioni più o meno valide (e sulla cui legittimità sorgerebbero in tale ipotesi questioni a josa tenuto conto anche del fatto che il garante resta comunque tutelato dall'art. 1957 c.c. in ordine ai limiti della sua obbligazione).
Circa le conseguenze - di contra alla mia abitudine di andare mnemonicamente 'a braccio'(sicché talvolta un po deraglio ricevendone subito da altri i rimbrotti del caso) - mi sono un po documentato su internet traendone un parere abbastanza persuasivo; secondo cui nel caso di revoca nonostante la clausola d'irrevocabilità il garante sarebbe tenuto al risarcimento del danno ("...
per lucro cessante e danno emergente") che può essere limitato (se il contraente lo sostituisce con altro garante) altrimenti "
con o senza giusta causa" il risarcimento per la risoluzione del contratto garantito spetta nella sua interezza. Non saprei
@uva che altro dirti.