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Sì. Ma se decidessi di optare per la detrazione al 50% potresti anche evitare la comunicazione all'ENEA, che seppure obbligatoria, non determinerebbe, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione. E avresti tempo fino al 31 dicembre 2024 per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici per usufruire anche di quel bonus.Posso pagare e fare pratica enea e poi decidere nel momento del 730 di non detrarre il 65% ma il 50% per la caldaia?
Per il Superbonus 110%, invece, solo gli interventi di cui al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio danno la possibilità di usufruire del bonus mobili. Tali interventi sono:
Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui al Sismabonus potenziati al 110%;
L’acquisto di una casa demolita e ricostruita con criteri antisismici, di cui al Sismabonus Acquisti 110%;
Interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche (trainaTI) col Superbonus 110%.
Qualora si scegliesse di usufruire del Superbonus 110% per l’esecuzione di uno o più interventi elencati sopra, allora sarà possibile beneficiare della detrazione al 50% per l’acquisto di mobili.
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione (attualmente pari al 50%) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’agevolazione può essere richiesta, inoltre, da chi ha realizzato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (e usufruisce delle detrazioni del “sisma bonus”) e interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus (indicati nel comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020).
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Sì.mi confermate o meno la correttezza dell'articolo?
Sì.
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese del Superbonus di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
da chi ha realizzato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (e usufruisce delle detrazioni del “sisma bonus”) e interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus
Sì, in entrambi i casi.Ma la dichiarazione Enea per cambio caldaia è obbligatoria? Sia per recuperare 50% che 65%
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