Non è così.
L’art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013 prevede la trasmissione per via telematica
all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
L'adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
La trasmissione, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Grazie per l'intervento chiarificatore su questo punto.