Dirac71

Membro Junior
Buongiorno, ho una domanda.
Sono titolare di una SCIA (del 2012 con lavori inziatiad aprile 2013) per ristrutturazione e cambio d'uso di un fabbricato e per questo beneficio del bonus al 50% fino a 96.000€ Il manufatto è stato concepito per andare in una alta classe energetica (sperabilmente A, ma non essendo un esperto, proprio non lo so): pannelli solari termici, puffer per il riciclo dell'acqua calda, riscaldamento a pavimento, cappotto esterno e tetto ventilato. Le fatture inerenti a quanto sopra riportano la dicitura per il recupero del 65% dell'importo, ma il mio tecnico mi aveva sempre detto che nei 96.000€ erano compresi anche i lavori per il risparmio energetico. Ora il mio commercialista mi ha detto che invece le due voci si sommano (come succede per i mobili), ma non trovo informazioni né per una formulazione né per l'altra.
Potete aiutarmi?
Grazie Riccardo
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Si tratta di due detrazioni distinte (su due lavori diversi) , che possono quindi coesistere nell'ambito di una ristrutturazione edilizia, a condizione che vengano applicate sulle spese relative, appunto, ad opere differenti. Ovvero, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione (50%) non è cumulabile con l’agevolazione prevista SOLO se riferita agli stessi interventi finalizzati al risparmio energetico (65%), citando che nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

Non so se sono stata chiara. O forse volevi sapere altro?
 

Dirac71

Membro Junior
Ciao Dolly grazie per la pronta risposta. Vediamo se ho capito..
Se in una data SCIA, ovvero in una serie di lavori che hanno come fine ultimo la realizzazione di una abitazione (nel mio caso) io costruisco un muro perimetrale lo detraggo al 50% e se aggiungo a questo il cappotto, quest'ultimo lo posso detrarre al 65%?
Se cosi fosse, sarei molto felice.. e se le due spese potessero anche non comularsi sarei al 7° cielo.

Ciao&Grazie
Dirac71
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Ciao Dolly grazie per la pronta risposta. Vediamo se ho capito..
Se in una data SCIA, ovvero in una serie di lavori che hanno come fine ultimo la realizzazione di una abitazione (nel mio caso) io costruisco un muro perimetrale lo detraggo al 50% e se aggiungo a questo il cappotto, quest'ultimo lo posso detrarre al 65%?
Se cosi fosse, sarei molto felice.. e se le due spese potessero anche non comularsi sarei al 7° cielo.

Ciao&Grazie
Dirac71
Cioè, non stai ristrutturando ma costruendo??
 

Dirac71

Membro Junior
Buongiorno, Dolly.
La SCIA è relativa alla ristrutturazione con cambio d'uso di un fienile (da C2 ad A2). Alcune parti sono state (necessariamente) demolite per essere conformi alle ultime normative antisismiche e termo-acustiche. Ad esempio il tetto è stato demolito e rifatto, cos' alcuni dei muri perimetrali.
Io pensavo (ed ancora penso) di poter detrarre al 50% la costruzione del tetto e di muri, per esempio ed al 65% la ventilazione del tetto ed il cappotto! Con la speranza che la detrazione al 50% sia limitata ai 96000€, mentre quella al 65% sia in aggiunta.
Che ne pensi?
Grazie, Dirac
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Buongiorno, Dolly.
La SCIA è relativa alla ristrutturazione con cambio d'uso di un fienile (da C2 ad A2). Alcune parti sono state (necessariamente) demolite per essere conformi alle ultime normative antisismiche e termo-acustiche. Ad esempio il tetto è stato demolito e rifatto, cos' alcuni dei muri perimetrali.
Io pensavo (ed ancora penso) di poter detrarre al 50% la costruzione del tetto e di muri, per esempio ed al 65% la ventilazione del tetto ed il cappotto! Con la speranza che la detrazione al 50% sia limitata ai 96000€, mentre quella al 65% sia in aggiunta.
Che ne pensi?
Grazie, Dirac
Ok! purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che gli stessi comportino appunto il cambio di destinazione d'uso (vedi R.M. 8.2.2005, n. 14/E).
 

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