Buongiorno. Relativamente al “Credito d’imposta per botteghe e negozi” ex Art. 65 del D.L. n. 18/2020, penso che sia stato chiarito tutto, ma (forse) non questo aspetto. Personalmente riterrei che, trattandosi di “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020”, ed essendo stato chiarito che “il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 /E del 3 Aprile 2020), un conduttore già moroso dovrà preliminiarmente sanare gli arretrati per poterne usufruirne. Mi spiego: un conduttore che, oggi, è fermo al canone di Dicembre 2019, dovrà saldare i canoni di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 per poter utilizzare in compensazione il 60% del canone di Marzo 2020. Condividete? E’ sempre così, o solo per quei contratti che contengono la consueta indicazione “Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzitutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore”?