La denuncia a cui ti riferisci è la LA COMUNICAZIONE DI "CESSIONE DI FABBRICATO" che NON E' PIU' NECESSARIA. Tale comunicazione era uno dei tradizionali adempimenti previsti in caso di locazione o cessione di un'unità immobiliare era, fino a qualche tempo fa, la comunicazione all'Autorità locale di Pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato”. In sostanza, utilizzando l'apposito modulo, il locatore o il cedente comunicavano alla Questura i dati identificativi del nuovo occupante/proprietario dell'immobile.
Con la recente approvazione del decreto sul cosiddetto “federalismo municipale”, in sede di introduzione della “cedolare secca sugli affitti”, è stato altresì deciso che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto dalle disposizioni normative del 1978, è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione.
Recentemente è intervenuto di nuovo il legislatore, che, con un decreto del maggio 2011, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile.
In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione della comunicazione in oggetto, alla stregua di quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.
I chiarimenti del Ministero dell'Interno:
Alla luce di tale evoluzione normativa, il Dipartimento della Pubblica sicurezza, nel documento odierno, ha precisato, innanzitutto, che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle disposizioni pocanzi illustrate, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle Questure delle informazioni relative a tali locazioni e vendite di immobili.
Inoltre, nella parte più interessante della nota ministeriale, viene precisato che la sanzione originariamente prevista in caso di mancata comunicazione della cessione di fabbricato non può più trovare applicazione:
- dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011), nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla regolare registrazione del contratto di affitto presso l'Agenzia delle entrate (è appena il caso di ricordare, a tal proposito, che, dal 1 luglio 2010 le richieste di registrazione dei contratti di locazione devono essere presentate con il nuovo mod. 69, in cui devono essere inseriti anche i dati catastali relativi agli immobili, mentre, in caso di cessione, proroga o risoluzione dei contratti registrati antecedentemente a tale data, deve essere trasmesso il nuovo modello CDC, sempre per la comunicazione dei dati catastali);
- dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), nei confronti dei venditori di immobili che abbiano proceduto alla registrazione del contratto di compravendita (solitamente, è il notaio rogante a provvedere a tale adempimento).
Infine, il Ministero ha puntualizzato che il predetto obbligo comunicativo, invece, non viene meno nell'ipotesi di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione.
In conclusione, mette conto di evidenziare che, sotto il profilo giuridico, l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 non è stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l'adempimento da essa previsto – la comunicazione di cessione di fabbricato
– è stato “assorbito”, per volontà del legislatore, da un altro adempimento – la registrazione del contratto di vendita o di locazione – al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non può trovare applicazione.
FONTE: Il sole 24 Ore - Immobili 24 - B.A. - Pubblicato il 07/07/2011
Spero ti sia stato di aiuto!
ciao