Non avevo letto l'altra discussione...ma già qui si ripetono le "imprecisioni":
prima:
poi:
devi deciderti...perchè se vuoi risposte precise devi essere preciso e veritiero.
Giurisprudenza "conclamata" ha stabilito che il contratto di locazione stipulato con terzi da uno solo dei comproprietari è valido e, salvo specifico divieto intimato da questi ultimi s'intende che agisca in gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.)
Tu, non hai intimato un bel niente..e l'altra persona ha invece persino intascato quota:
Le premesse perchè l' Agenzia delle Entrate ti faccia contestazione (già d'abitudine partono che sei colpevole) hanno ragione di esistere.
Solo ora ti sei affidato ad un "legale"...ti faccio i migliori auguri ma temo che non potrai pretendere dal fratello anche il rimborso di quanto ti verrà addebitato dall' Agenzia delle Entrate.
La risposta dell'avvocato (08/04/2017):
Il nostro Ordinamento prevede che il comproprietario di un immobile, ai fini della gestione ordinaria del bene,
possa concedere in locazione il bene comune, anche senza il consenso dell’altro o degli altri comproprietari. In
tale schema, vanno integrati gli effetti di legge del: regime di comunione, in forza del quale i comunisti godono
pro quota dei frutti del bene in comune e del contratto di locazione: se il bene, in forza della locazione, produce
delle ricchezze, quindi dei canoni, questi debbono essere ripartiti ai comproprietari secondo le proprie quote.
Tanto vale l’osservazione, quanto il contratto prevede che le spese di ordinaria amministrazione dell’immobile
siano poste a carico del conduttore. Nella fattispecie pertanto Suo fratello non è legittimato ad escluderLa dalla
Sua quota di ricavi. Sarà pertanto opportuno inviare a Suo fratello una comunicazione di messa in mora formale,
per richiedere le somme non ancora versate in Suo favore e indebitamente trattenute dallo stesso, con contestuale
diffida dall’astenersi in futuro da condotte analoghe. Qualora l’esperimento bonario di composizione della
vertenza non andasse a buon fine, sarà necessario adire l’autorità giudiziaria competente, valutando l’opzione di
un decreto ingiuntivo.