mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno.
Secondo voi:avvocato ha difeso tizio in un procedimento stragiudiziale.
Ora tizio ha un problema familiare.Si rivolge a un legale.La moglie di Tizio si rivolge al legale che ha difeso il marito nel procedimento stragiudiziale.Secondo voi il legale a cui si è rivolta la moglie non può difendere la cliente in quanto controparte è un suo ex assistito.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'incarico dell'avvocato da parte del marito era limitato a quella vertenza. Una volta chiusa, ciascuno è libero di intraprendere rapporti anche contro ex clienti con i quali l'incarico è stato concluso. Ovviamente, non sarebbe deontologicamente accettabile che l'avvocato di una parte, interrotto il rapporto, si prestasse per difendere la controparte nella stessa vicenda.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
…però dovrebbe da quanto pare di capire essere trascorsi almeno un biennio dall'incarico e non avere nulla a che fare le vertenze.
Ora mi dico:Tizio mio cliente pratica chiusa.
Ora per il divorzio la moglie si rivolge a me.il marito quindi ex mio cliente ad altro avvocato.incompatibilità a difendere la moglie essendo il marito ex cliente.Tutto si risolverebbe se entrambi vanno dallo stesso legale...un unico costo….tanto nulla hanno da spartire….non vi pare….
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'avvocato può assistere la contro parte se la vertenza non è relativa alla stessa che l'ha visto legale della parte. Mi sembra una questione di etica professionale oltre che di buon gusto.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il punto è:anche se le vertenze sono differenti da quanto pare di capire il legale non può fare causa al proprio ex cliente se non sono passati almeno 2 anni dal rpecedente incarico….qualche legale all'appello forse può confermare o smentire….
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se un cliente mi chiede una ricerca catastale e terminato l'incarico, il vicino di casa mi interpella per contestare una irregolarità ad una servitù, io posso assumere l'incarico senza che ci sia una incompatibilità.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Codice deontologico forense:
Art. 68 - Assunzione di incarichi contro una parte già assistita.
1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo
quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita
quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del
rapporto già esaurito.
4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di
natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno
di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi
dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie
aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a
tre anni.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riprendo la questione....ho assistito una società per recupero credito.ora titolare si separa e si reca da un collega. Lamoglie si rivolge a me .non sono passati ancora 2 anni dalla conclusione del rapporto di quando ho assistito ex cliente.Avostroavviso vi è incompatibilità?
 

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