Si, sempre di costruzione si tratta.
Comunque non capisco l'impossibilità a costruire: il vincolo idrogeol. è di classe alta?
O non hai indice?
O proprio non è porevista la nuova costruzione per PRG?
Aldo Maione ti aveva consigliato egregiamente.. perchè continui a girare intorno alla questione?
L' impossibilità a costruire non dipende dal vincolo idrogeologico ma dal piano regolatore. Sono sotto l' art32 che è fascia collinare e non permette la realizzazione di nessun manufatto e/o edificio.
Fascia collinare
Rif erimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Per le aree incluse nel Sistema Regionale delle aree protette (DCR
296/1988):
- n.25 Sassoscritto (Calaf uria): conservazione (art. 3.a);
- n.78 Valle Benedetta, Montenero: conservazione (art.3.a).
a) Invarianti:
- Ambiti A1 dei corsi d ’acqua come riconosciuti in base alla DCR
230/1994;
Categoria d ’intervento:
- conservazione: art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica,
interventi idraulico-f orestali.
- Tratto di costa Calaf uria-Romito:
Categoria d ’intervento:
- conservazione: art. 3.a. - ed inoltre interventi di difesa spondale,
ripristino della situazione di dissesto, interventi di adeguamento
delle strutture turistiche.
b) Luoghi con statuto speciale
- Boschi e terreni coltivi come individuati nella tavola “Carta
dell’uso del Suolo”allegata al Quadro conoscitivo:
Categoria d ’intervento:
- conservazione art. 3. a. - ed inoltre interventi finalizzati al ripristino
ambientale, alla salvaguardia, al miglioramento del patrimonio
f orestale e dell’agricoltura;
- Edifici e manuf atti storici:
Categorie d ’intervento:
- conservazione (art. 3.a.3) e recupero (art.3.b.1.) - interventi di
conservazione e di recuperofi nalizzati al riutilizzo anche ai fini
dellaf ruizione pubblica.
Aree di dissesto (individuate nella “Carta dell’uso del suolo”allegata
al Quadro conoscitivo)
Categoria d ’intervento:
conservazione (art.3.a.2) : ripristino ambientale, interventi idraulico-
f orestali, messa in sicurezza di insediamenti e inf rastrutture
Unità territoriale organica elementare 1-B-2 - Area di riqualificazione
ambientale - Scogliera di Calaf uria:
Categorie d ’intervento:
- conservazione (art.3.a) e ripristino della qualità ambientale
(art.3.b.1).
Art. 32 - Fascia collinare
1 A. Definizione
Area collinare di particolare valore paesistico di rilievo territoriale da
tutelare e valorizzare nel rispetto dei valori ambientali storicamente
consolidati.
L'area normativa include l'area nazionale protetta di Calafuria (D.M.
Agricoltura e Foreste 13 febbraio 1977 e Deliberazione comitato per le
aree protette 21 dicembre 1993).
All’interno dell' area normativa sono persenti situazioni di degrado
ambientale - quali aree di dissesto, aree percorse da incendi,
microlottizzazioni agricole - che il Piano strutturale intende
riqualificare.
2 B. Modificazioni all'assetto territoriale
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti
4 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3, 4):
le modificazioni sono disciplinate dall’art. 12 delle presenti norme.
5 Edifici recenti (gruppo 5)
Ristrutturazione edilizia D1 e D3
6 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6)
Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso
7 Gli interventi sugli edifici dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5 finalizzati alla
creazione di attrezzature turistiche ricettive e dei servizi, al recupero
residenziale e per il presidio ambientale
8 La chiusura di porticati o di strutture aperte su uno o più lati ammessa
per gli edifici a destinazione agricola appartenenti ai gruppi 3 e 5 deve
avvenire, per gli edifici del Gruppo 3, arretrando le nuove pareti di
chiusura rispetto al filo esterno della struttura lasciando in vista la
struttura originaria. Il conseguente incremento di S.L.P è sempre
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ammesso.
9 Per gli annessi agricoli recenti è riconfermata la destinazione agricola: è
vietato il cambio di destinazione d’uso
10 B2 Modificazioni delle aree
11 Sono ammessi:
a) gli interventi che dimostrino la riduzione del rischio idraulico e del
dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;
b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso
interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale, per le aree boscate,
di macchia e coltivate;
c) interventi di riforestazione delle aree percorse dal fuoco;
d) creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici
esistenti;
e) creazione di attrezzature finalizzate alla fruizione turistica e al
presidio ambientale;
f) per le attività di deposito di esplosivi insediate sono consentiti il
proseguimento dell'attività in corso e gli adeguamenti alle prescrizioni
di legge in relazione alla messa in sicurezza dell'attività e alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori;
g) gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici da parte di Enti
pubblici e da privati;
h) strutture agricole solo a favori di imprenditore agricoli comprese le
cooperative agricole ai sensi della legge 9 maggio 1975 n.153 e 10
maggio 1976 n.352;
i) nuove residenze solo a favore di imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi della Legge 9 maggio 1975 n.153, Legge 10 maggio
1976 n.252;
l) per gli edifici appartenenti ad aziende agricole in atto alla data di
adozione del Regolamento Urbanistico sono consentiti interventi di
ampliamento e di completamento delle strutture produttive esistenti.
m) Gli interventi di cui ai precedenti punti h) e i) devono rispettare i
seguenti parametri:
h. max m. 7,50 con esclusione di silos
SLP max per destinazioni residenziali: mq 100
Dimensione minima dell’azienda agricola: 5 ha
Detti interventi devono uniformarsi per ubicazione e caratteristiche
costruttive alla qualità ambientale dell’area e alle prescrizioni riportate
all’art.48.
Sono consentite recinzioni realizzate esclusivamente con essenze
arboree tipiche del territorio.
Sentieri privati possono essere eseguiti esclusivamente con manti
permeabili di materiale naturale.
I cancelli di varchi carrabili o pedonali dovranno essere in legno.
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C. Modificazioni alle destinazioni d'uso
Sono ammesse modificazioni verso la destinazione a servizi, attività
turistico-ricettiva e agricole per le attività agricole esistenti e nuove
attività a favore di imprenditori agricoli ex lege 153/75 e 252/76.
13 D. Modalità attuative
- Progetto di opera pubblica per la creazione di servizi eseguiti da parte
di Enti Pubblici;
- concessione convenzionata nel caso di creazione di unità immobiliari
ad uso residenziale e turistico-ricettivo. La convenzione disciplina, in
relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione
primarie e secondarie indotte dall’intervento, d a eseguirsi da parte del
privato proponente;
- piano attuativo di iniziativa pubblica dei Monti livornesi per la
creazione di nuove attrezzature e servizi finalizzate alla fruizione
turistica ricettiva dell’area.
- Piano quadro di settore di iniziativa pubblica per la creazione di
servizi pubblici e privati convenzionati e attrezzature turistico-ricettive
- Programma di miglioramento agricolo ambientale per la creazione di
nuove strutture agricole e residenze e per interventi di completamento
delle attività agricole esistenti così come esplicitato al precedente
comma 11 punti h), i) e m).
14 E.Classificazione dell’area
L'area è classificata di categoria F secondo il DM 2/4/1968, n.1444
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