Ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinato al rilascio, da parte dell’amministrazione comunale ove si trova l’immobile oggetto di intervento, del relativo permesso di costruire. Nel corso degli anni, la giurisprudenza amministrativa ha ormai pacificamente affermato il concetto secondo cui sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire, o denuncia inizio attività, «tutti gli interventi che comportano trasformazione del territorio, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, quando si intendano soddisfare esigenze non temporanee, con conseguente stabilità dell’intervento stesso» (Tar Lazio, Roma, sezione I, 7 febbraio 2007, n. 964, e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 13 giugno 2006, n. 3490).Ciò premesso, il manufatto in questione, avendo le caratteristiche citate, è da considerare abusivo e andrebbe demolito a cura del proprietario, anche perché, altrimenti, il Comune potrebbe procedere ingiungendone la demolizione, ai sensi dell’articolo 31 del Dpr 380/2001, e informando la procura della Repubblica territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 44 del medesimo Dpr 380/2001, per la conseguente azione penale. Un’alternativa alla demolizione potrebbe essere la richiesta al Comune di accertamento di conformità dell'opera, ma tale richiesta, per essere accolta, presuppone che il manufatto edilizio sia conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento di presentazione della domanda, secondo gli articoli 36 e 37 del Dpr 380/2001.