MA STAI SCHERZANDO O VIVI NELL'IGNORANZA PIU' TOTALE???!!
DICO, MA TI RENDI CONTO CHE QUESTO E' UN FORUM IN CUI CI SI ASPETTA DI AVERE INFORMAZIONI CORRETTE DA PROFESSIONISTI COMPETENTI E NON PERDIGIORNO??!
MA MI DICI COSA C'ENTRA L'ART 53 DELLA COSTITUZIONE CON IL MIO QUESITO E COSA DIAVOLO HA A CHE FARE L'IVA NELLA TUA RICHIAMATA CASSAZIONE 16697/2013.
E POI, CITI AGENZIA DELLE ENTRATE -RISOLUZIONE 22 OTTOBRE 2008, N. 394/E Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 ottobre 2008, n.394/E IN CUI SI DISPONE IL TRATTAMENTO FISCALE INERENTE IL COMODATO D'USO CHE NIENTE E PER NIENTE HA A CHE FARE CON IL REGIME DELLE SUBLOCAZIONI TRATTATO IN MANIERA CHIARA ED ESAUSTIVA All' ARTICOLO 1594 DEL CODICE CIVILE.
CONTINUO COL DARTI UNA CHIARA ED ULTIMA SPIEGAZIONE DI CIO' DI CUI STO PARLANDO E TI INVITO A RILEGGERTI LA DEFINIZIONE DI COMODATO D' USO e DI SUBLOCAZIONE E, SOPRATTUTTO, A NON DIFFONDERE PIU' INFORMAZIONI, OPINIONI O DATI FORVIANTI CHE POSSANO DANNEGGIARE IN QUALCHE MODO GLI UTENTI DI QUESTO SITO.
INVITO IL GUARDIANO AD ESSERE PRESENTE E VIGILARE SU QUANTO ASSERITO DAI VARI MEMBRI, AL FINE DI MANTENERE CREDIBILE LA MISSION DICHIARATA.
Questa è scuola per te:
L’articolo 1594 del codice civile prevede che, salvo patto contrario, il conduttore, abbia facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Così come succede per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, anche il contratto di sublocazione dal conduttore privato a un altro privato deve essere registrato, se di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno, pagando, in questo caso, l’imposta di registro del 2% sul canone. In caso di sublocazione parziale o totale, il canone versato dal sublocatore al sublocatario dell’immobile concesso in sublocazione rientra, ai fini fiscali, tra i redditi diversi.
La norma di riferimento è, infatti, l’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, che, tra l’altro, prevede che siano da considerare come diversi i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.
Trattandosi di redditi diversi e non di redditi fondiari, non può trovare applicazione il regime della cedolare secca - in caso di sublocazione di immobile ad uso abitativo- (circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01/06/2011, punto 1.2).
Diverso trattamento fiscale è previsto, invece, nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione (non di sublocazione o di sub comodato).
Dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò perché il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, è un contratto a effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un “altro diritto reale”.
Nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatore, pertanto il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato esclusivamente al proprietario dell’immobile (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 381/E del 14/10/2008; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 394/E del 22/10/2008). Il reddito derivante dalla locazione, ridotto forfetariamente del 15%, se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, va imputato al proprietario che deve dichiararlo nel quadro B del modello 730 o Unico.
Qualora sussistano i presupposti indicati nell’articolo 8, comma 1, della Legge n.431/1998, il reddito imponibile derivante dalla locazione parziale dell’appartamento, è ridotto di un ulteriore 30% in virtù del beneficio previsto dalla suddetta disposizione.