E quindi, come avevo già scritto i certificati, se sono richiesti per un uso per cui esiste una norma esentativa, come quella ex art. 5 Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72, sono rilasciati senza assoggettarli all'imposta di bollo.
E inoltre, sempre come avevo già scritto, quei certificati NON sono più presentabili né alle "commissioni provinciali" né a un qualsiasi altro organo della Pubblica Amministrazione. Ma devono obbligatoriamente essere sostituiti dalle corrispondenti dichiarazioni.