Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Salve a tutti i propisti. Per rimediare alla conclamata inerzia di un amministratore vorrei, in qualità di condomino, procedere all'autoconvocazione di un'assemblea condominiale. Qualcuno sa come e quando si fa? Grazie a tutti delle risposte.
 
O

Ollj

Ospite
Art. 66 Disp.Att Cc. 1° comma (dato che avete un amministratore):

"L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione"
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Visto che parla di inerzia dell'amministratore sarà poi importante seguendo la procedura dell'art. 66 disp. att. che venga redatto un ordine del giorno opportuno.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Ovviamente in base a quanto sta accadendo nel suo condominio e che per l'inerzia di cui parla non viene gestito a dovere.... la palla di vetro non è dotazione di chi scrive.:^^:
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
anche il singolo condòmino può agire senza partecipazione dell'assemblea per ottenere la fine anticipata del mandato dell'amministratore. E' il caso in cui la revoca avvenga per giusta causa. Si tratta di casi in cui l'amministratore non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'incarico oppure ha commesso gravi irregolarità nel corso del suo mandato.
La legge, secondo l'articolo 1129c.c., individua una serie di "giuste cause" per le quali si può revocare l'incarico:
  1. l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge
  2. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto di corrente condominale
  4. la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  5. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  6. l'inottemperanza agli obblighi circa la tenuta dei registri condominiali: anagrafe, contabilità, nomina/revoca amministratore e verbali.
  7. l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati circa i propri dati anagrafici, professionali e del codice fiscale
Questo elenco non esaurisce la totalità dei casi possibili ma è solo esemplificativo.
Tenete presente, che prima di procedere per vie legali bisogna convocare l'assemblea.
 

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