Rispondi alla discussione

Io ritengo (per averlo letto in rete e mi era stato confermato da un avvocato) che la clausola:


nei contratti commerciali sia nulla, per i seguenti motivi.


L'art. 32, legge 392/1978 recita:

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Quindi è necessaria la richiesta del locatore.


Inoltre secondo l'art. 79:

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Quindi se il locatore non ha richiesto annualmente l'aggiornamento al conduttore non può a distanza di tempo attribuirsi un vantaggio in tal senso.


I suddetti articoli della l. 392/1978 non sono stati abrogati né modificati per quanto riguarda le locazioni commerciali; per cui le parti (locatore e conduttore) vi si devono uniformare.


Sentiamo sull'argomento altre opinioni degli esperti del Forum.


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