L'ostacolo avrebbe potuto essere l'art. 79 l. 392/1978:possibilità di prevedere un diverso criterio di adeguamento del canone,
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del
contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a
quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente
legge.
Ma non lo è, in quanto l'art. 79 è stato abrogato dall'art.14, c. 4 l. 431/1998 limitatamente alle locazioni abitative.
Comunque nei contratti abitativi liberi 4 + 4 in caso di canone a scaletta o adeguamento superiore all'indice Istat foi, io farei approvare le clausole dal conduttore con doppia firma in quanto potenzialmente vessatorie.