sid

Membro Attivo
Buongiorno.
Sto preparando la mediazione obbligatoria contro mio fratello riguardo una servitù di passaggio. Sto dapprima valutando le trascrizioni in base alla nuova sentenza di Cassazione (n. 28694 del 16.10.2023) che ha ribaltato la precedente del 2019. Vorrei chiederVi conferma se devo recarmi dal notaio che ha seguito tutti gli atti, perché credo egli debba dichiarare nullo un prolungamento di servitù di passaggio da nord che mio padre aveva precedentemente costituito con il fratello sulla proprietà comune ad entrambi, ma il quale prolungamento viene costituito dal notaio senza la firma del fratello di mio padre.

  • In dettaglio nel 1987 il notaio costituisce tra i due fratelli due servitù “di passaggio incondizionato che i condividenti si obbligano per sé eredi ed aventi causa a rispettare”: quella da nord serve a raggiungere i fabbricati oggetto di quest’atto esistenti ed eventuali fabbricati da erigersi da parte dei parenti in linea retta di 1° grado degli attuali condividenti, mentre quella da sud serve a raggiungere fabbricati e terreni oggetto dell’atto e per future costruzioni. Tuttavia nel 1999 il notaio nell’atto con cui mio padre mi dona un terreno, redige: “si prolunga la servitù di passaggio (da nord) costituita alla lettera b) dell’art.10) dell’atto (del 1987) solo pedonale a carico della porzione del M.N.855, di proprietà del (mio padre), a favore del M.N.1428, oggetto del presente atto (terreno donato).
Poteva avvenire tale prolungamento in riferimento ad un terreno senza la firma dell’altro condividente ? Se no, vorrei far dichiarare nullo tale prolungamento che causa fraintendimenti. Se ne deve occupare il notaio? Ringrazio per i Vs consigli
 

griz

Membro Storico
Professionista
A naso direi che se la servitù è in essere ed è stata praticata dal 1999, se non fosse stata legale, sarebbe usucapita quindi dovrai eventualmente dimostrare la sua inutilità per il fondo dominante e non basta un atto dal notaio
 

sid

Membro Attivo
Grazie! In questo caso, riguardo all’usucapione, incontrerei forse qualche difficoltà per il fatto che la giurisprudenza fa delle valutazioni a parte per l’usucapione fra parenti stretti.

Avrei anche una altra domanda specifica sulla situazione che ho descritto: tutto ruota intorno a questa strada storica di 100 anni per cui anche il ns geometra storico, classe 1939, mi ha fatto una relazione per dire che il percorso non è mai stato modificato, anche se le relative servitù un pochino. Tutto il fondo era fino al 1981 in proprietà esclusiva di mio nonno che poi vende un pezzettino (M.N.227) a mio fratello costituendo con lui una servitù reciproca per la quale ho recuperato la trascrizione che ora vorrei sistemare in base alla sentenza di Cassazione che richiede trascrizione separata per la servitù; inoltre questa servitù (la cui esistenza è per me importantissima) è stata fatta dal padre dell’attuale notaio e mai più nominata negli atti successivi. Mio padre ha ereditato da mio nonno usando, eccome, la strada. Poi nel 1999 dona a me un lotto (1428); chiedo, nonostante la situazione particolareggiata non facile, se ritenete che la frase notarile completa, sottoriportata, possa essere interpretata come una volontà da parte di mio padre di limitazione di uso della porzione di strada che passa attraverso la proprietà (227) di mio fratello, anche per il fatto che “si costituisce una servitù pedonale” quando vi era già la servitù del nonno? Una persona a me vicina ha questo grosso dubbio. Secondo me non esiste perché io al momento della donazione del 1999 non possedevo nulla e la servitù, pedonale sul lotto di mio padre, continuante poi sulla porzione di strada di mio fratello, è stata creata per il mio lotto donato e non riguardava la situazione già esistente di mio padre. Inoltre la pedonale attraverso il lotto di mio fratello mi è stata concessa da mio fratello, non da mio padre naturalmente. Io successivamente con l’acquisto della casa di mio padre (e altro) poste sul fondo iniziale, per il principio di ambulatorietà (e per destinazione del capo di famiglia) dovrei aver acquisito l’uso della strada.

  • si prolunga la servitù di passaggio costituita alla lettera b) dell’art.10) dell’atto di cui sopra, sempre per la larghezza di ml.4 (quattro), solo pedonale a carico della porzione del M.N.855, di proprietà del (mio padre), a favore del M.N.1428 (lotto a me donato), oggetto del presente atto.
  • Detta servitù si estinguerà automaticamente nel caso di trasferimento a terzi non parenti in linea retta del lotto in oggetto.
Si costituisce, in forza del presente atto servitù pedonale lungo l’attuale carrareccia esistente sui M.N. 227 sub 1, di proprietà del signor (mio fratello) a favore del M.N.1428 (lotto a me donato) sempre oggetto del presente atto.
Per una maggior individuazione delle suddette servitù si fa riferimento alla piantina come sopra allegata sub A) al presente atto.


Ecco perchè vorrei far annullare questa frase visto che mancava la firma dello zio per concedere il prolungamento servitù.
 

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