il direttore di banca erogante il mutuo al compratore ha specificato chiaro e tondo che senza accettazione "notarile" 400€ lui non erogava mutuo. Regole bancarie. Ai voglia a citare accettazione tacita o art. del c.c. o altre fonti. O così o nisba.....e allora?
E allora... riporto quanto avevo scritto in altra discussione:
L'obbligo (della trascrizione dell'accettazione tacita) è previsto espressamente dall'art. 2648 c.c. che avevo già citato. Il primo comma di quell'articolo espressamente recita:
"Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto".
Inoltre l'art. 2671 comma 1 c.c. prevede che:
"Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato."
Quindi la trascrizione è un obbligo di legge, non una facoltà lasciata alla discrezione del notaio.
Ma, di là dall'obbligo legale, la trascrizione deve avvenire nell'interesse dell'acquirente. Infatti l'art. 2650 comma 1 c.c. prevede che:
"Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto".
Quindi, se non venisse eseguita la trascrizione, l'acquirente rischierebbe di perdere la proprietà dell'immobile che ha acquistato, nell'ipotesi che il venditore non sia il legittimo erede o l'unico erede, come nel caso si rinvenisse un testamento, o il testamento sia stato annullato.
Con la regolare trascrizione, invece, tali eventi non pregiudicherebbero l'acquirente in buona fede.
Bisogna inoltre tener conto anche che, nel caso di contemporanea stipula di atto di acquisto e di mutuo ipotecario, anche
l'istituto erogante il mutuo richiede la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, dato che in mancanza l'ipoteca sarebbe inefficace.