samafed

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Il pagamento dell'IMU e delle spese condominiali di un immobile di proprietà del defunto, effettuate dagli eredi prima della apertura della successione, si possono configurare come accettazione tacita dell'eredità e quindi precludere altre azioni (es. rinuncia o accettazione con beneficio di inventario)?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il pagamento dell'IMU e delle spese condominiali di un immobile di proprietà del defunto, effettuate dagli eredi prima della apertura della successione,
La successione si apre al momento della morte. Prima dell'apertura non esistono (ancora) né chiamati all'eredità, né tanto meno eredi.
si possono configurare come accettazione tacita dell'eredità
No. L'accettazione tacita dell'eredità non può desumersi dal compimento di atti di sola rilevanza fiscale (come la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle relative imposte). Occorre il compimento di atti che abbiano rilevanza anche sotto il profilo civile, come la voltura catastale dell'immobile caduto in successione.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Riporto l'articolo del C.c. sul tema
Art. 476.
Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

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Chiedo una cosa: a che titolo avete pagato l'IMU e le spese condominiali di un immobile del defunto?

Cerco di spiegarmi: alla morte dell'ultimo dei miei genitori abbiamo dovuto subito fare il calcolo di quanto era da lui dovuto fino al giorno X della morte per l'allora ICI e fare il versamento di saldo a suo nome fino a quel giorno. Per i mesi restanti, l'abbiamo fatto noi figlie a nostro nome. In un caso come questo credo che il pagamento ICI/IMU si configuri già come tacita accettazione di eredità.

Quindi voi a nome di chi avete pagato?????
 

renzanna

Membro Attivo
Scusate l'intromissione, ma vicenda vissuta, al momento del rogito di un appartamento ricevuto in successione da me e mia sorella dal 2004, tasse,ICI e quant'altro pagato, il direttore di banca erogante il mutuo al compratore ha specificato chiaro e tondo che senza accettazione "notarile" 400€ lui non erogava mutuo. Regole bancarie. Ai voglia a citare accettazione tacita o art. del c.c. o altre fonti. O così o nisba.....e allora? Paghi e basta....
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma, renzanna, l'avevate fatta la successioe? Caso identico, con mia sorella fatta successione presso un patronato, il compratore ha avuto il mutuo senza storie da parte della banca.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il direttore di banca erogante il mutuo al compratore ha specificato chiaro e tondo che senza accettazione "notarile" 400€ lui non erogava mutuo. Regole bancarie. Ai voglia a citare accettazione tacita o art. del c.c. o altre fonti. O così o nisba.....e allora?
E allora... riporto quanto avevo scritto in altra discussione:
L'obbligo (della trascrizione dell'accettazione tacita) è previsto espressamente dall'art. 2648 c.c. che avevo già citato. Il primo comma di quell'articolo espressamente recita:
"Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto".
Inoltre l'art. 2671 comma 1 c.c. prevede che:
"Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato."
Quindi la trascrizione è un obbligo di legge, non una facoltà lasciata alla discrezione del notaio.
Ma, di là dall'obbligo legale, la trascrizione deve avvenire nell'interesse dell'acquirente. Infatti l'art. 2650 comma 1 c.c. prevede che:
"Nei casi in cui per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto".
Quindi, se non venisse eseguita la trascrizione, l'acquirente rischierebbe di perdere la proprietà dell'immobile che ha acquistato, nell'ipotesi che il venditore non sia il legittimo erede o l'unico erede, come nel caso si rinvenisse un testamento, o il testamento sia stato annullato.
Con la regolare trascrizione, invece, tali eventi non pregiudicherebbero l'acquirente in buona fede.
Bisogna inoltre tener conto anche che, nel caso di contemporanea stipula di atto di acquisto e di mutuo ipotecario, anche l'istituto erogante il mutuo richiede la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, dato che in mancanza l'ipoteca sarebbe inefficace.
 

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