Tina53

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Buongiorno a tutti. Ho letto il quesito di altro membro e mi è sorto questo dubbio: sono pensionata, ho appena sottoscritto un‘assicurazione protezione salute, nella quale come contraente figuro anche per due protezioni (una per mia figlia e una per mio marito). Gradirei sapere se il costo della stessa è per me interamente deducibile o detraibile. Grazie!
 

Nemesis

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Gradirei sapere se il costo della stessa è per me interamente deducibile o detraibile
Nessuna agevolazione se la polizza copre solamente le spese mediche.
Sono infatti detraibili i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
 

basty

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Nessuna agevolazione se la polizza copre solamente le spese mediche.
Sono infatti detraibili i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
Avrai come al solito ragione: ma puoi chiarirmi un fatto?

Mi riferisco ai fondi sanitari: quando ancora lavoravo i contributi versati (dalla ditta) venivano conteggiati nelle ritenute sanitarie, ed in questo caso potevamo riportare in detrazione solo le quote di spesa sanitaria non rimborsate.

In regime pensionistico invece, si avevano due possibilità: o deducevi la spesa di iscrizione al fondo, senza poter poi detrarre le spese sanitarie rimborsate, o non si deduce il costo del fondo, e si portano in detrazione anche le spese sanitarie rimborsate.

E' cambiata la norma?
 

Nemesis

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Mi riferisco ai fondi sanitari:
Ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 502/1992 sono deducibili dal reddito complessivo (per un importo annuo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro).
 

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