Luigi Criscuolo

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Il nuovo articolo 1138 del Codice civile (in vigore dal 18 giugno) stabilisce espressamente che il regolamento condominiale non potrà più contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici in casa o comunque all'interno del condominio.
Nulla cambia però per i regolamenti in essere prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, perché la nuova disposizione, in quanto non diretta a tutelare un interesse di ordine pubblico, è destinata ad avere efficacia solo per il futuro, in forza del principio generale vigente nel nostro ordinamento della irretroattività della legge.
da I limiti alla libertà di tenere animali in condominio
comunque l'articolo l'ha scritto un giornalista, quindi da prendere con le dovute cautele.
ma una volta quando si usava l'aggettivo domestico per una specie animale si intenva un animale che dopo un opportuno trattamento non fuggiva alla vista dell'uomo, o sbaglio? Una ulteriore suddivisione all'interno degli animali domestici era quella di considerare gli animali da lavoro (equini, bovini) da utilità (pecore,capre, conigli e maiali), da cortile (oche, galline, anatre, tacchini) da compagnia (cani, gatti ed uccelli).
Ora non vorrei che con la scusa che sono tutti animali domestici qualcuno, copiando la moda americana, si prernda in casa un maialino.
 

Luigi Criscuolo

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Se nel Regolamento di Condominio (contrattuale o assembleare) non è contemplato il "diniego di rinnovazione dell'incarico" il rinnovo dell'incarico è tacito. L'amministratore non ha l'obbligo di mettere all'ordine del giorno il rinnovo del suo incarico. Tra l'altro il rinnovo dell'incarico dovrebbe essere fatto con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina: maggioranza dei partecipanti all'assemblea (non dei votanti) che rappresentino almeno il 50% dei mm di proprietà. Sapete che bello se mettendo ai voti il rinnovo c'é qualche astenuto per cui non si raggiunge il quorum dei mm di proprietà? L'amministratore non viene confermato, ma rimane in carica ugualmente in attesa che venga nominato un altro amministratore per nominare il quale occorre indire una nuova assemblea.
 
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Dimaraz

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FantaCondominio?
..non è contemplato il "diniego di rinnovazione dell'incarico" il rinnovo dell'incarico è tacito...!!!???

Boutade folkloristica...doppia negazione...triplo salto carpiato con avvitamento.

La Legge è chiara e ne sonostati spiegati i vincoli
 

Luigi Criscuolo

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Luigi Criscuolo

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Qui una disamina completa e che avvalora quanto ho sostenuto
mi sono andato a leggere tutto l'intervento (come mi ero letto la pagina che ho postato nel mio intervento precedente) di un certo Maurizio Loi, che ha fatto una bella tesina sull'argomento del tacito rinnovo dell'amministratore in carica (rinnovo solo, aggiungo io, dopo la prima nomina). Allego qui solo le conclusioni che sono sue personali, che tu ed altri condividono, ma io, e mi sembra molti altri, no.
"In conclusione
La tesi che ho cercato qui di dimostrare sul rinnovo si contrappone, allo stato,
alla interpretazione, sembra univoca dei primi commentatori che propendono per il rinnovo tacito nell’incarico ad amministrare il condominio e ciò fino a revoca espressa da una maggioranza qualificata. Ovvero esso rimane in carica per due anni e la nomina può essere messa all’ordine del giorno dell’assemblea alla scadenza del secondo anno. (la nomina o la conferma?)
...................
Il legislatore, a mio avviso, con una tecnica di redazione poco corretta e confusionaria (che è quello che avevo sostenuto io Luigi Criscuolo) ha voluto superare la difficoltà della conferma con le stesso quorum della nomina prevedendo si un quorum minore ( a suffragio di ciò ha portato l'unica sentenza, quella del Tribunale di Roma, sez.V, 15 maggio 2009 n.10701 e poi va a cercare degli addentellati nel diritto societario), ma di comunque sempre espressione di una manifestazione di volontà dei condomini.

E tu me lo spacci come orientamento consolidato della magistratura?

La Corte d’Appello di Venezia con l’ordinanza depositata il 14.1.2015 nella causa RG: 364/2014 dalla quale trae origine la tesina del Loi Maurizio conclude:
"La Corte lagunare ha così deciso che: “invero, ex art.1129 comma decimo c.c., così come riformato, il rinnovo dell’amministratore è, per così dire automatico, essendo prevista la permanenza in carica dell’amministratore condominiale, per il caso in cui per qualsiasi motivo, non venga nominato altro soggetto, o non venga riconfermato l’incarico a quello attuale, con conseguente conferma dell’istituto della prorogatio”.
Che è la situazione che avevo paventato: se la permanenza in carica non è automatica, ma ha bisogno di una conferma alla fine di ogni mandato, può accadere che la conferma non raggiunga il quorum previsto (che per la maggior parte degli addetti ai lavori è identica a quella della nomina) per cui si potrebbe avere una situazione nella quale un amministratore si trovi in prorograzio "ad libitum" degli amministrati perché non si raggiunge il quorum per confermarlo o per mandarlo via.
Daltrocanto il comma 10 del famigerato 1129 riporta
10. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
Secondo me questo significa che l'incarico non può essere dato per un periodo inferiore ad un anno e che questo incarico si intende rinnovato automaticamente e ripetutamente per un altro anno. Nel testo non è previsto che il rinnovo (alla fine del primo anno o alla fine del secondo anno) debba passare attraverso una votazione con qualsiasi quorum di maggioranza. Altrimenti il legislatore doveva continuare sull'argomento prevedendo la conferma dell'incarico alla fine di ogni 12 mesi. Invece il comma continua prendendo in considerazione la revoca o le dimissioni: questo consolida la mia opinione che l'amministratore non ha bisogno di conferme (a meno che non sia stato previsto dal regolamento di condominio) e se non lo si vuole più occorre inserire l'argomento all'OdG della assemblea ordinaria o convocare una apposita assemblea ed avere già pronto il nome del successore con la sua accettazione, per la sua sostituzione.
 

Luigi Criscuolo

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Una volta questo punto lo metteva l'amministratore di suo pugno.
l'amministratore che poi è stato cacciato per i giroconti, era di quelli che ogni anno dopo l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo metteva all'OdG dimissioni dell'amministratore ed al punto successivo nomina amministratore. Quindi lui era a postissimo perché scriveva "le dimissioni vengono respinte e l'amministratore viene confermato per un altro anno", ovviamente pretendeva l'unanimità dei presenti, che essendo in un numero congruo per deliberare non potevano creare a posteriori situazioni di unvalidazione della nomina. Il problema si sarebbe potuto presentare se qualcuno non dico avesse votato contro ma si fosse astenuto facendo mancare il quorum dei mm di prorpietà.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
E tu me lo spacci come orientamento consolidato della magistratura?

La Corte d’Appello di Venezia con l’ordinanza depositata il 14.1.2015 nella causa RG: 364/2014 dalla quale trae origine la tesina del Loi Maurizio conclude:
"La Corte lagunare ha così deciso che: “invero, ex art.1129 comma decimo c.c., così come riformato, il rinnovo dell’amministratore è, per così dire automatico, essendo prevista la permanenza in carica dell’amministratore condominiale, per il caso in cui per qualsiasi motivo, non venga nominato altro soggetto, o non venga riconfermato l’incarico a quello attuale, con conseguente conferma dell’istituto della prorogatio”.
Che è la situazione che avevo paventato: se la permanenza in carica non è automatica, ma ha bisogno di una conferma alla fine di ogni mandato, può accadere che la conferma non raggiunga il quorum previsto (che per la maggior parte degli addetti ai lavori è identica a quella della nomina) per cui si potrebbe avere una situazione nella quale un amministratore si trovi in prorograzio "ad libitum" degli amministrati perché non si raggiunge il quorum per confermarlo o per mandarlo via.
Daltrocanto il comma 10 del famigerato 1129 riporta
10. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
Secondo me questo significa che l'incarico non può essere dato per un periodo inferiore ad un anno e che questo incarico si intende rinnovato automaticamente e ripetutamente per un altro anno. Nel testo non è previsto che il rinnovo (alla fine del primo anno o alla fine del secondo anno) debba passare attraverso una votazione con qualsiasi quorum di maggioranza. Altrimenti il legislatore doveva continuare sull'argomento prevedendo la conferma dell'incarico alla fine di ogni 12 mesi. Invece il comma continua prendendo in considerazione la revoca o le dimissioni: questo consolida la mia opinione che l'amministratore non ha bisogno di conferme (a meno che non sia stato previsto dal regolamento di condominio) e se non lo si vuole più occorre inserire l'argomento all'OdG della assemblea ordinaria o convocare una apposita assemblea ed avere già pronto il nome del successore con la sua accettazione, per la sua sostituzione.

Forse non ti sei letto bene la lunga esposizione...o non ne hai colto il senso.
Mi limito a replicare agli evidenziati colorati.

Premesso che io non spaccio nulla...
se rimane in prorogatio ab libitum non si avrà altro che la concretizzazione di quanto già accadeva in passato. La posizione di "stallo" si avrebbe comunque e indipendentemente da come vuoi interpretare la Legge. La riforma ha voluto solo adottare quanto la Giurisprudenza aveva stabilito.
La spiegazione della nomina valida per un anno e del rinnovo per medesima durata è riconducibile ad una unica interpretazione.
Poichè ben difficimente sarebbe possibile far coincidere le date di nomina e rinnovo con la scadenza e contemporanea assemblea ordinaria ...si è voluto specificare che la delibera di "rinnovo" anche se presa posteriormente rispetto alla scadenza naturale và conteggiata come se fosse stata contemporanea.

Esempio.
Condominio esistente dove:
-in data 10 Marzo 2014 viene revocato l' amministratore Tizio (inetto e truffaldino).
-in data 29 Marzo 2014 si vota la delibera di nomina del nuovo amministratore
-in data 22 Aprile 2015 si terrà l' assemblea Ordinaria per i seguenti punti:
1)approvazione Bilancio Consuntivo 2014
2)approvazione Bilancio preventivo 2015
3)conferma amministratore o nuova nomina.

La scadenza del mandato era per il 29 Marzo 2015 (Domenica) ma per ragioni tecniche la convocazione non potrà essere prima di Aprile.

Se nella votazione del 3° punto l' amministratore sarà confermato con la dovuta maggioranza allora il suo mandato scadrà il 29 Marzo 2016.

Se non raggiunge la maggioranza richiesta per la conferma si porcederà con la votazione per un sostituto.
Se non sono presenti altri candidati sarà legittimato a proseguire in "prorogatio" e spetterà ai condomini cercare candidati alternativi.
Qualora non si riesca un qualsiasi condomino potrà adire ad un Giudice per la nomina di un nuovo professionista.
 

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