Buongiorno a Tutti i partecipanti a questa mia "discussione" ed un grazie per le informazioni fornite...
.. fortunatamente all'Assemblea del nostro Condominio... in seconda convocazione siamo riusciti, con una maggioranza di 545 millesimi, ad approvare la nomina di un nuovo Amministratore e pertanto è venuto meno il problema di dover interpretare il Codice Civile oltre alle varie sentenze della Cassazione in materia di "conferma" e "nuova nomina" dell'Amministratore.
Anch'io ho trovato, sul sito dell'UPPI questo riferimento:
............. omissis......
Per le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione che concernono le
materie indicate dall’art. 1136, comma 4, cod. civ., tra le quali la nomina
dell’amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2,
cod. civ., non vale a estendere il “quorum” costitutivo dell’assemblea in prima
convocazione, ma importa che per la costituzione dell’assemblea, come per
l’approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà
del valore dell’edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da
almeno un terzo dei partecipanti al condominio (Cass., n. 3952 del 26 aprile 1994).
UPPI 11/03/13 20.00
La disposizione dell’art. 1136, comma 4, cod. civ. – la quale richiede per la
deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici che riguarda la nomina o la
revoca dell’amministratore la maggioranza qualificata prevista dal comma 2 – trova
applicazione anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la
scadenza del mandato (Cass., n. 4269 del 4 maggio 1994).
Secondo questa "sentenza" della Cassazione, come quella citata da Condobip
è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio. (Cass. 26/04/94 - n. 3952)
non ci sarebbe appunto differenza di "maggioranze" tra la "conferma" e la nomina, a differenza della sentenza citata da
Alessia Buschi:
Maggioranza semplice per la riconferma dell'amministratore
Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701
Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio )
Per le prossime Assemblee vedremo se quanto previsto dalla nuova legge:
Dal 18 giugno 2013 sarà sufficiente la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 mlm (in pratica si facilita la nomina togliendo il vincolo del 1/3 delle teste, lasciando inalterato quello dei mlm minimi)
dovrà essere ancora soggetta a "sentenze" per la corretta interpretazione.