La norma messa sotto i piedi non è quella, ma è l'art. 16 Cost.:Art. 25 comma 2 della Costituzione:
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Per cui, solamente un atto avente forza di legge (una legge ordinaria, o un decreto-legge) potrebbe limitare la libertà di circolazione e di soggiorno. Non un DPCM, che è un atto di natura regolamentare. E non è nemmeno sottoposto al vaglio del Parlamento.