Jerry48,
forse è il caso che sia tu stesso a rileggere i tuoi post precedenti:
Nel #4 citi da fonte (ignota):
Revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini, può avvenire nei seguenti casi (ex artt. 1129-1131, comma 4 c.c.).
vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità, ad esempio fatti concreti che denotano che l'amministratore antepone interessi personali a quelli attinenti al condominio.
Peccato tu ti sia “dimenticato” la mancata presentazione dei bilanci per DUE anni consecutivi. Ah, già, tu continui a sostenere che ne basta uno…
Nel #9 citi il I comma dell’art. 1135, ma continui a ignorare il fatto che l’amministratore in carica, anche in assenza di conferma, rimane tale finché non viene sostituito, così come continui a ignorare quel “
può essere revocato in ogni tempo“ del II comma dell’art. 1129 (che tu stesso citi nel post).
Se oggi viene nominato un amministratore e domani l’assemblea cambia idea, lo può rimuovere tranquillamente senza aspettare che scada l’anno.
Capisco che questo sia in conflitto con la durata teorica della carica a cui ti aggrappi, ma il codice non l’ho scritto io, e grazie al cielo neanche tu.
Nel #16, infine, non ne hai indovinata una:
Per la nomina di un altro amministratore è necessaria sempre la maggioranza degli intervenuti all'assemblea o almeno 500 millesimi della proprietà.
Sbagliato. Ho già spiegato perché.
Per cui non ci deve essere concomitanza delle due votazioni,
E che vuol dire? Che le teste votano un giorno e i millesimi in un altro?
L'amministratore deve essere nominato (confermato) dall'assemblea ordinaria.
E dove sta scritto? Può essere tranquillamente nominato in un'assemblea straordinaria, tantè che molto spesso gli amministratori "saltano" in assemblee convocate in base all'art. 66 delle DDAA.
Secondo l'art. 1129 l'amministratore dura in carica un anno.
si tratta di una durata solo teorica, giacché può essere revocato "in ogni tempo" e può continuare a lavorare per secoli in "prorogatio Imperii". Entrambe le possibilità sono più che abbondantemente previste dalla legge.
Il mandato si può revocare, per non aver presentato il bilancio annuale
Ribadisco che il mandato può essere revocato dall'assemblea senza bisogno di giustificati motivi. Basta sostenere che è venuto meno il rapporto fiduciario. Non serve neanche spiegare il perché...
Può essere altresì revocato dall'Autorità Giudiziaria nel caso ricorrano i presupposti previsti dagli art. 1129 e 1131 del CC.
Questo battibecco, comunque, sta diventando stucchevole e sterile. Chiudiamolo qui.