J

JERRY48

Ospite
ergobbo, non posso controbattere, perche ripeterei le stesse affermazioni mie precedenti.

Comunque dopo un anno che l'amministratore non presenta il bilancio può essere "licenziato" e ciccia;)
saluti
jerry48
 

ergobbo

Membro Attivo
Jerry48, puoi anche continuare all'infinito a citare te stesso, ma questo non cambia di una virgola quello che dice il Codice Civile.

Art. 1129 (Nomina e revoca dell' Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.


O forse la norma è stata riscritta e nessuno mi ha avvisato?:risata:
 
J

JERRY48

Ospite
ergobbo,

rileggi miei post
# n° 4 dopo i miei saluti
# n° 9 con citazione c.c. 1135 (prima riga)
# n° 16 durata un anno, come da te asserito sopra.

saluti
jerry48
 

ergobbo

Membro Attivo
Jerry48,

forse è il caso che sia tu stesso a rileggere i tuoi post precedenti:


Nel #4 citi da fonte (ignota):

Revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini, può avvenire nei seguenti casi (ex artt. 1129-1131, comma 4 c.c.).
vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità, ad esempio fatti concreti che denotano che l'amministratore antepone interessi personali a quelli attinenti al condominio.

Peccato tu ti sia “dimenticato” la mancata presentazione dei bilanci per DUE anni consecutivi. Ah, già, tu continui a sostenere che ne basta uno…


Nel #9 citi il I comma dell’art. 1135, ma continui a ignorare il fatto che l’amministratore in carica, anche in assenza di conferma, rimane tale finché non viene sostituito, così come continui a ignorare quel “può essere revocato in ogni tempo“ del II comma dell’art. 1129 (che tu stesso citi nel post).
Se oggi viene nominato un amministratore e domani l’assemblea cambia idea, lo può rimuovere tranquillamente senza aspettare che scada l’anno.
Capisco che questo sia in conflitto con la durata teorica della carica a cui ti aggrappi, ma il codice non l’ho scritto io, e grazie al cielo neanche tu.


Nel #16, infine, non ne hai indovinata una:

Per la nomina di un altro amministratore è necessaria sempre la maggioranza degli intervenuti all'assemblea o almeno 500 millesimi della proprietà.

Sbagliato. Ho già spiegato perché.

Per cui non ci deve essere concomitanza delle due votazioni,

E che vuol dire? Che le teste votano un giorno e i millesimi in un altro?

L'amministratore deve essere nominato (confermato) dall'assemblea ordinaria.

E dove sta scritto? Può essere tranquillamente nominato in un'assemblea straordinaria, tantè che molto spesso gli amministratori "saltano" in assemblee convocate in base all'art. 66 delle DDAA.

Secondo l'art. 1129 l'amministratore dura in carica un anno.

si tratta di una durata solo teorica, giacché può essere revocato "in ogni tempo" e può continuare a lavorare per secoli in "prorogatio Imperii". Entrambe le possibilità sono più che abbondantemente previste dalla legge.

Il mandato si può revocare, per non aver presentato il bilancio annuale

Ribadisco che il mandato può essere revocato dall'assemblea senza bisogno di giustificati motivi. Basta sostenere che è venuto meno il rapporto fiduciario. Non serve neanche spiegare il perché...
Può essere altresì revocato dall'Autorità Giudiziaria nel caso ricorrano i presupposti previsti dagli art. 1129 e 1131 del CC.

Questo battibecco, comunque, sta diventando stucchevole e sterile. Chiudiamolo qui.
 
J

JERRY48

Ospite
Ti ho dato un mi piace per l'ultima frase da te scritta.
Anche se gli spunti e gli argomenti e citazioni di artt. di legge non mi mancano, per poter continuare.
Alla prossima.
saluti
jerry48
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
E allora, sostituitemi pure quando vi pare, ma finché non lo fate il mio compenso aumenterà annualmente dell'"X%"!
Mi spiace ma non è così, se l'assemblea non approva la riconferma e l'aumento e l'amministratore si dimette, può rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione;

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

In fin dei conti il rapporto è bilaterale e non unilaterale, ovvero l'amministratore non può auto aumentarsi il compenso se l'assemblea non è d'accordo.
 

ergobbo

Membro Attivo
Mi spiace ma non è così, se l'assemblea non approva la riconferma e l'aumento e l'amministratore si dimette, può rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione;

Conosco quella sentenza. Ce n'è anche una simile del tribunale di Roma del 7/7/90.
Sono le uniche due che sostengono questa tesi.

Tutte le altre richieste sono state rigettate partendo da quanto previsto dall'art. 1129:

Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,

In generale l'amministratore non viene considerato titolato a rivolgersi al tribunale, a meno che non sia contemporaneamente anche condomino.
Non a caso nel nuovo testo della riforma di condominio è prevista l'aggiunta di "... e dell'amministratore stesso".
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore è titolato a rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione, nel caso di mancata nomina del successore in caso di dimissioni, ma non perchè c'è questa sentenza ma perchè non si può obbligare nessuno ad assumere un incarico o lavoro contro la propria volontà, art. 23 della Costituzione Italiana

- Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ossia l'amministratore non soddisfatto del mancato aumento del compenso è libero di dimettersi e se l'assemblea non nomina un sostituto, potrebbe rivolgersi al Giudice, nessuno lo vieta.

p.s. il nuovo testo non è ancora Legge, lo sarà dopo l'approvazione al Senato, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Sono almeno 10 - 12 anni che se ne parla, chissà che forse stavolta ce la faranno?
 

ergobbo

Membro Attivo
ossia l'amministratore non soddisfatto del mancato aumento del compenso è libero di dimettersi e se l'assemblea non nomina un sostituto, potrebbe rivolgersi al Giudice, nessuno lo vieta.

Ma io non dico che gli sia vietato, dico che a parte i due casi già citati, l'amministratore sinora ha perso...
Paradossalmente, piuttosto che invocare l'art 1129, gli sarebbe più facile tentare un ricorso ex art. 700 cpc sostenendo l'impossibilità di proseguire nell'amministrazione.



il nuovo testo non è ancora Legge, lo sarà dopo l'approvazione al Senato, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Sono almeno 10 - 12 anni che se ne parla, chissà che forse stavolta ce la faranno?

Il nuovo testo credo sia assato al senato e ora sia arenato in qualche cassetto alla camera... credo anch'io che non vedrà la luce prima di qualche millennio, ma il fatto che vi sia stato inserita la figura dell'amministratore come soggetto autorizzato a rivolgersi all'AG testimonia chiaramente quale sia la situazione attuale.
Se il ricorso all'AG fosse così scontato come dici tu, non si sarebbe posto il problema di specificare...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma io non dico che gli sia vietato, dico che a parte i due casi già citati, l'amministratore sinora ha perso...
Paradossalmente, piuttosto che invocare l'art 1129, gli sarebbe più facile tentare un ricorso ex art. 700 cpc sostenendo l'impossibilità di proseguire nell'amministrazione.
Da quanto è scritto nella sentenza di Milano, non ha perso, anzi sembra che abbia ottenuto la sostituzione con un amministratore Giudiziale
 

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