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Ollj
Ospite
Quanto a Cassazione 1536/2001, ennesimo caso in cui la Corte si pronuncia limitatamente a controversia vinta dal Condominio (comma 3° art.1132) e non invece sulla portata generale del 1132 (come spesso si crede); per capirlo basti leggere ciò: per basti invece ciò:
"l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio"
Quindi Cassazione afferma che:
- il dissociato mai è onerato delle spese in caso di lite con soccombenza per il Condominio
- il dissociato dovrà, pro quota sobbarcarsi le spese legali del Condominio solo se risultino irripetibili dalla controparte riguardando lite vinta dal Condominio.
"l'operatività dell'art. 1132 CC è limitata al solo rapporto tra condominio e condomino dissenziente - nell'ambito del quale rapporto la norma non va, comunque, oltre l'esonero del dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio"
Quindi Cassazione afferma che:
- il dissociato mai è onerato delle spese in caso di lite con soccombenza per il Condominio
- il dissociato dovrà, pro quota sobbarcarsi le spese legali del Condominio solo se risultino irripetibili dalla controparte riguardando lite vinta dal Condominio.