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Per le locazioni a uso diverso da quello di abitazione di durata non superiore ai sei anni (o ai nove anni se l'immobile è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali) quella clausola sarebbe nulla, ex art. 79 della legge n. 392/1978. Quella clausola sarebbe lecita solo se sia stato pattuito un canone annuo superiore a 250.000 euro, e che non si riferisca a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale (e ciò in virtù del comma 3 dell'art. 79, introdotto dall'art. 18 del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014).e se nel contratto viene stabilito che l'aumento ISTAT sara aggiornato ogni anno automaticamente nella misura del 100% della variazioni assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'istat
oppure nella misura dell'intera variazione assoluta in aumento dell'indice dei consumo accertato dall'istat per le famiglie di ecc.
Art. 79, comma 2 della legge n. 392/1978:ma non modifico i contratti e non faccio nessuna integrazioni hai contratti
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