O

Ollj

Ospite
Il giudice di I° liquiderà le spese del I° grado di giudizio.
Il giudice d’appello liquiderà le spese del II° grado ed anche quelle del I° (c.d. principio di globalità), ovvio salvo il giudice non decida compensazione processuale e non addebito alla controparte; ma in ciò la riforma ne ha limitato il potere.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera

mi scusi se approfitto della sua consulenza,
mi può dire i termini per l'appello?
30 gg o 180 giorni?
Inoltre, la condanna per le spese, esiste un termine di pagamento ?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
L’appello andrà proposto:
- entro trenta giorni (cd. termine breve per l’impugnazione) dalla data in cui è stata notificata la sentenza di primo grado
- oppure, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine massimo entro il quale deve notificarsi l’atto di appello (cd. termine lungo per l’impugnazione) è sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non sussiste termine legale entro cui adempiere a seguito di condanna. Chi ha vinto la causa notificherà di certo un ulteriore atto (c.d. atto precetto), col quale perentoriamente intimerà di pagare entro 10 giorni, pena l’avvio degli atti coercitivi di rito.
Saluti
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
L’appello andrà proposto:
- entro trenta giorni (cd. termine breve per l’impugnazione) dalla data in cui è stata notificata la sentenza di primo grado
- oppure, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine massimo entro il quale deve notificarsi l’atto di appello (cd. termine lungo per l’impugnazione) è sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non sussiste termine legale entro cui adempiere a seguito di condanna. Chi ha vinto la causa notificherà di certo un ulteriore atto (c.d. atto precetto), col quale perentoriamente intimerà di pagare entro 10 giorni, pena l’avvio degli atti coercitivi di rito.
Saluti

ok grazie

la notifica della sentenza (termine breve per impugnazione) o mancanza di notifica (termine lungo per impugnazione) da cosa dipende?
Dal tribunale o dalla controparte ?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Art. 285. Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte,a norma dell’articolo 170.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Allora non ti resta che appellarti.
Il Giudice ha errato perchè non serviva la presenza della porta nel progetto per riconoscerne la liceità.
Tu sei proprietario dell' atrio e puoi ben delimitare/chiudere la tua proprietà.
Il Condominio non può decidere sulle proprietà private.

salve

ho sentito il mio nuovo difensore, poichè il vecchio visto quello che mi ha combinato non mi sembrava il caso di continuare ad avvalermi della sua consulenza.
Ebbene, mi rendo conto, con tanto stupore che non c'è mai fine al peggio o allo schifo che dipinge il nostro sistema giudiziaro "PRECARIO".
Il nuovo difensore, ha messo molte remore in un appello poichè le prove (progetto) seppure giuste e fondate ha precisato che dovevano essere prodotte in fase istruttoria durante il giudizio di primo grado e non in appello poichè rischierebbero di essere considerate dal giudice d'appello tardive e non ammissibili con la conseguenza del rigetto del ricorso.
Mi ha detto che tentare un ricorso, solo per sperare in una interpretazione del giudice d'appello, che difficilmente darà torto ad altro giudice di primo grado
Signori Son incredulo e indignato, se ciò fosse vero!!!
Spero che non sia così

Sono in difficoltà e divorato dalla rabbia
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le prove si portano a prescindere...e il ricorso in appello serve anche a riparare alle dimenticanze.
Che la Corte di secondo grado replichi sempre quanto deciso dal singolo Giudice del primo...non credo sia dimostrato dalle statistiche.
Non infrequente che serva arrivare in Cassazione per vedere "regolato" il giudizio errato dei gradi precedenti.
Non posso che ribadire quanto già espresso.
La "porta" è tua e legittima indipendentemente dal progetto.
 
O

Ollj

Ospite
Si confronti con un buon legale e valuti se, alla luce di come fu gestito il 1° grado, ciò possa essere oggetto d'appello, o invece motivo per un'azione diretta da parte sua contro il Condominio; tutto dipende dal petitum introdotto, dalle considerazioni svolte in fase istruttoria e così via.....

Avevo già evidenziato una possibile difficoltà: lo svolgimento del petitum; se il I° legale avesse mal impostato la cosa, le prove in appello potrebbero non essere ammissibili e quindi rigettato il tutto.
Piuttosto di lasciar perdere, si confronti con il nuovo legale circa l'altro espediente: azione diretta al coseguimento dell'usucapione.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Avevo già evidenziato una possibile difficoltà: lo svolgimento del petitum; se il I° legale avesse mal impostato la cosa, le prove in appello potrebbero non essere ammissibili e quindi rigettato il tutto.
Piuttosto di lasciar perdere, si confronti con il nuovo legale circa l'altro espediente: azione diretta al coseguimento dell'usucapione.

ok
anche se rimango alquanto scevro per il primo espediente
 

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