sverza

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao,
stavo leggendo un ulteriore aggiornamento (dell'anno scorso ormai), che si può trovare qui
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...+guide+agenzia+informa/Guida+bonus+mobili.pdf

in cui nella prima pagina viene riportato
"Si può usufruire di una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione"
ed a seguire nella prima pagina, nel riquadro
"La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio"

Sbaglio o sono 2 punti discordanti tra loro?
Leggendo solo il secondo punto parrebbe che - pur avendo aperto un'opera di ristrutturazione per l'immobile X - sia possibile portare in detrazione mobilia (acquistata nuova ovviamente) che poi andrebbe piazzata su un altro immobile

Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
parrebbe che - pur avendo aperto un'opera di ristrutturazione per l'immobile X - sia possibile portare in detrazione mobilia (acquistata nuova ovviamente) che poi andrebbe piazzata su un altro immobile
Infatti è così.
Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili/grandi elettrodomestici e l’ambiente ristrutturato. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, che devono essere:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro-quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
 

sverza

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi Tizio ristruttura casa, acquista mobilia da detrarre a suo nome ma poi la da in uso a Caio (che abita in un altro immobile).
Tutto legale? :riflessione:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi Tizio ristruttura casa, acquista mobilia da detrarre a suo nome ma poi la da in uso a Caio (che abita in un altro immobile).
Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
 

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