Per effetto dell'art. 30-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che ha modificato gli articoli 2, comma 1 e 71, comma 4 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Pertanto le banche, le assicurazioni, i notai, gli avvocati, ecc. non hanno più la facoltà, ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa con la conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati, in modalità semplificata, per la verifica delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Pertanto le banche, le assicurazioni, i notai, gli avvocati, ecc. non hanno più la facoltà, ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa con la conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati, in modalità semplificata, per la verifica delle dichiarazioni rese dai cittadini.