Non mi risulta che l'Art. 1129 imponga l'indicazione di quanto in oggetto (numeri telefonici di "fornitori" per le urgenze")...nel caso spiegami in quale comma.
Mi riferisco alla possibilità di contattare l'amministratore o un suo sostituto in caso di necessità durante, ad esempio, il periodo delle ferie dell'amministratore stesso:
"...
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. ..."
E' logico che la persona interpellata telefonicamente o mediante mail (amministratore o suo sostituto) dovrà dare precise indicazioni (numeri telefonici dei fornitori, ecc) per risolvere i problemi.
Comunque, come scritto nell'articolo che ho linkato nel mio post n. # 6, è consigliabile (anche se non obbligatorio) indicare anche i recapiti degli artigiani fornitori del condominio. E qui a Torino quasi tutti gli amministratori lo fanno.