è infatti a carico dei condòmini che risultano ad essa collegati come da art. 1123 c.c.la colonna condominiale non è a carico del singolo
III° comma.
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è infatti a carico dei condòmini che risultano ad essa collegati come da art. 1123 c.c.la colonna condominiale non è a carico del singolo
Io resto sempre del parere che, se si è rilevata la presenza di amianto, in questo specifico caso non più murato, scoperto e quindi nocivo, a termini di legge si deve far intervenire ditta specializzata per effettuare la rimozione.
Ma se non sbaglio la normativa non impone la rimozione. E' sufficiente creare un cassonetto intorno alla tubazione, e se lo paga chi la ha smurata.Io resto sempre del parere che, se si è rilevata la presenza di amianto, in questo specifico caso non più murato, scoperto e quindi nocivo, a termini di legge si deve far intervenire ditta specializzata per effettuare la rimozione.
Ma se non sbaglio la normativa non impone la rimozione. E' sufficiente creare un cassonetto intorno alla tubazione, e se lo paga chi la ha smurata.
Ad ogni modo, se si vuole intervenire, bisogna rivolgersi a ditte specializzate (con spesa a proprio carico o di tutti i
condòmini che risultano collegati a quella colonna) che provvedano alla bonifica del prodotto attraverso l'asportazione, la sovracopertura o l'incapsulamento dello stesso.
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