P.S. credo che questo stralcio di una sentenza della cassazione dirima ogni dubbio:
Cassazione civile sezione II, 17/10/2007 n. 21832 In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. È pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Nella specie il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare il proprio immobile alla rete idrica, fognante e citotelefonica; la delibera è stata annullata).
Di cui il punto più importante e guarda caso perfettamente coincidente è questo:
Con il terzo motivo il ricorrente condominio denuncia motivazione carente e contraddittoria, circa la ritenuta inapplicabilità della disposizione dell'articolo 7/b, comma 3, del regolamento condominiale. Assume che la corte territoriale non ha tenuto in nessun conto il principio per il quale l'innesto di nuove utenze ad una rete deve essere compatibile con la dimensione della stessa, perchè ove tutti i proprietari di locali non forniti di bagno (come le cantine) chiedessero di potersi allacciare all'impianto fognario, questo non avrebbe la capacita' sufficiente. Rileva, inoltre, che la disposizione condominiale era giustificata dall'intento di impedire mutamenti di destinazione, cui certamente era finalizzata la richiesta della Sa. che mai aveva goduto di detti allacci quando era conduttrice dello stesso immobile adibito a magazzino. Anche detto motivo e' infondato. La corte territoriale ha correttamente rilevato che l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per se' una modifica della stessa, perchè una rete di servizi (sia fognaria, sia elettrica, idrica o di altro tipo) e' per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze; sarebbe stato onere del condominio dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza avrebbe inciso sulla funzionalità dell'impianto. Ne' può valere l'assunto secondo cui il divieto frapposto dall'assemblea era finalizzato ad impedire mutamenti di destinazione, perchè il mutamento di destinazione di una unita' immobiliare può essere impedito dal condominio solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale; ne' tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all'uso di quei servizi comuni indispensabili all'eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall'articolo 1102 c.c., comma 1.