Diciamo che in parte ha ragione il legale, ma non è che il Giudice deve nominare un amministratore, direi che può, in quanto esiste l'art. 1105 cc che afferma;Pur sapendo benissimo che per 3 proprietari non esiste l'obbligo, informandomi da un legale, ho scoperto che se la maggioranza (2 su 3 in questo caso) si rifiutano di assumersi qualunque responsabilità dovuta alla" rotazione dell'incarico" e qualora non accettino l'altro condomino per amministrare la "cosa comune" deve essere nominato un Amministratore esterno che provveda a fare da tramite e da garante per il mantenimento della cosa comune.
Art. 1105. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.[DOUBLEPOST=1400399035,1400398903][/DOUBLEPOST]
Ho appena risposto, può essere nominato e non deve essere nominato.Grazie, Condobip e Daniele 78. Le conclusioni sono : "è meglio nominare un amministratore" oppure: "deve essere nominato un Amministratore esterno".
I miei dubbi riguardano solo il caso in cui due su quattro condomini siano contrari e nessuno disponibile ad assumere incarichi formali. Quel "deve essere nominato" mi piacerebbe molto, ma come può essere tradotto in pratica e su cosa si basa ?
Grazie ancora