Matia89

Membro Attivo
Conduttore
Buongiorno, vi scrivo perché mi trovo tra due fuochi e non capisco come uscirne. Premetto che sono di Bologna.
Ho fatto la dichiarazione dei redditi presso un patronato. Devo scaricare una ristrutturazione edilizia (senza miglioramento energetico).
Il patronato non mi chiude la dichiarazione dei redditi perché dice che, per detrarre la suddetta ristrutturazione, serve la DIA. Il geometra che ha seguito i lavori, invece, dice che la DIA non viene più rilasciata dal comune, poiché non più necessaria.
Sono in un limbo, da una parte non mi chiudono la dichiarazione, dall'altra mi dice che non serve.
Ora vi chiedo, SERVE O NO??

Grazie mille dell'aiuto !!
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La DIA, denuncia di inizio attività, è una pratica che deve presentare il tuo tecnico al comune. Conseguentemente avrai un numero di protocollo che servirà al patronato.
 

Matia89

Membro Attivo
Conduttore
La DIA, denuncia di inizio attività, è una pratica che deve presentare il tuo tecnico al comune. Conseguentemente avrai un numero di protocollo che servirà al patronato.
Il problema è che il patronato mi ha detto che non gli basta il numero di protocollo (che ho presentato, portando la conferma dell'ufficio comunale di ricezione della pratica) ma vuole la DIA originale.
 

Matia89

Membro Attivo
Conduttore
Vorresti dire che hai fatto una "ristrutturazione edilizia" senza presentare alcunché in Comune?
No, il geometra a cui mi sono affidato, ha presentato al comune le pratiche necessarie, ma dice che il comune, oltre al numero della pratica (che mi ha comunicato) non rilascia più nulla.
Mentre il patronato dice che io devo presentare la DIA, rilasciata dal comune.

Abbiate pietà, io non so nemmeno di che cosa stiamo parlando
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so quando tu abbia iniziato le pratiche...dal 2017 mi risulta che per una ristrutturazione serva una Scia.
E tu dovresti averne copia.

I "patronati" non brillano di certo per competenza e professionalità.

Prova a sentire un commercialista in loco.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
O richiedi copia autentica al comune o il tuo tecnico firmerà con timbro professionale una dichiarazione dalla quale risulta che per l'esecuzione di certi lavori è stata presentata regolare DIA, che si allega in copia per la quale si è in possesso di estremi di protocollo o ricevuta, da allegare in copia.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se i lavori sono stati fatti nel 2017 valgono le disposizioni pubblicate sulla G.U. 162 del 13 luglio 2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Successivamente è stato pubblicato nella Gazzetta del 26 novembre 2017 ed è in vigore dall’11 dicembre 2017 il Decreto SCIA 2.
Lavori edilizi liberi
Non serve alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.
Non servirà più nessuna comunicazione, permesso o segnalazione, e quindi sono attività edilizia libera, per i seguenti interventi:
– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (tranne le attività di ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, anche gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
– le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di Cil).
I lavori di edilizia libera come chiarito nel febbraio 2018, rientrano nei bonus fiscali solo in alcuni casi.
Bonus ristrutturazioni e attività edilizia libera
L’Agenzia delle Entrate contempla espressamente il caso in cui, in assenza di un titolo abilitativo, si può usufruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni. In queste situazioni, per usufruire della detrazione 50%, gli elementi chiave da considerare sono tre:
– serve una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori
– bisogna attestare che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra gli agevolabili;
– bisogna conservare le fatture legate agli interventi;
– bisogna effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante.
In un altro quesito, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che chi ristruttura la casa in proprio, può usufruire della detrazione IRPEF per recupero edilizio. La detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche a chi esegue da solo i lavori sull’immobile, ma solo per le spese sostenute per comprare i materiali utilizzati.

E poi se non vuoi pagare di più di quello che devi pagare, datti da fare, non puoi cavartela con:
Abbiate pietà, io non so nemmeno di che cosa stiamo parlando

 

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