proid

Membro Attivo
Salve, abbiamo un anziana zia malata e non autosufficiente che non ha abbastanza reddito per continuare a pagare da sola la badante tantomeno il pensionato.
Non si è mai sposata e quindi una futura eredità andrà ai fratelli e in caso di morte di questi ultimi ai nipoti.
Dei sei fratelli solo due sono vivi e anch'essi malati quindi neanche loro sono in grado di affrontare la problematica.
Un domani quando bisognerà ripartire l'eredità (ovvero il ricavato dalla vendita del suo immobile) sarà ripartita principalmente tra tutti i nipoti.

Molti nipoti abitano lontano e alcuni di essi per motivi diversi sicuramente non potranno o non vorranno aiutarla economicamente.

Stiamo avviando la pratica per chiededere sussidi ma sicuramente anche ottenendoli e includendo la piccola pensione copriranno poco più del 60% del necessario per paghare tutte le spese mensili badante inclusa.
Noi nipoti più vicini geograficamente ci stiamo attivando per quotarci con una quota ognuno per coprire le somme mancanti.

La nostra paura è che quando un domani quando si ripartirà l'eredità e le quote andranno anche ai nipoti che non hanno contribuito ad aiutarla con la loro quota-parte, noi non otterremo il rimborso delle somme che le abbiamo prestato per vivere.

Ipotizziamo che il modo sicuro per ottenere il riconoscimento del credito al momento della suddivisione delle quote di eredità sia contribuire eseguendo mensilmente sul conto della zia un bonifico con causale "prestito familiare infruttifero".

La domanda che poniamo è : basta il bonifico per avere la certezza di poter avere riconosciuto il credito al momento opportuno e quindi prima di tutto ottenere il rimborso delle somme prestate dall'eredità e ripartire solo la rimanenza?
Servirà una dichiarazione della zia per autorizzare i prestiti e il futuro riborso? Se SI abbiamo anche paura che trattandosi di malattia che non le permette di mantenere capacità di intendere e di volere ogni dichiarazione non avrebbe valore se contestata.

Grazie mille
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
La nostra paura è che quando un domani quando si ripartirà l'eredità e le quote andranno anche ai nipoti che non hanno contribuito ad aiutarla con la loro quota-parte, noi non otterremo il rimborso delle somme che le abbiamo prestato per vivere.
Non si è mai sposata e quindi una futura eredità andrà ai fratelli e in caso di morte di questi ultimi ai nipoti.
Se la zia, che non si è mai sposata, è cosciente e capace di intendere e di volere, fa un testamento valido esclusivamente a favore dei nipoti che l'assistono moralmente e finanziariamente, gli altri parenti (fratelli e /o nipoti) non hanno alcunché da reclamare.
Senza testamento l'eredità verrà suddivisa tra più persone, comprese quelle che non hanno mai alzato un dito a favore della zia.
 
O

Ollj

Ospite
contribuire eseguendo mensilmente sul conto della zia un bonifico con causale "prestito familiare infruttifero".

basta il bonifico per avere la certezza di poter avere riconosciuto il credito al momento opportuno...?

L'opzione di un mutuo gratuito a favore della zia bisognosa è certamente percorribile; tuttavia non ci si potrà limitare alla mera dazione di denaro (anche se tracciabile con bonifico bancario) in quanto, in caso di contestazione da parte degli eredi, vi sarebbe un onere a carico del mutuante di provare la natura della dazione del denaro (cosa a quel punto tutt'altro che scontata); quindi non limitarsi al mero bonifico, ma formalizzare il tutto per iscritto con specifica scrittura privata, facendo sottoscrivere un specifico contratto tra le parti interessate.

1) Predisporre una scrittura privata con gli estremi del contratto di Mutuo.
2) Attribuire data certa alla scrittura privata: Raccomandata A/R su plico (foglio senza busta, dove da un lato vi è la scrittura privata sottoscritta e dall'altro l'indirizzo del mutuatario cui spedire la raccomandata)
3) Effettuare il bonifico, indicando come specifica causale il contratto di Mutuo sottoscritto.

A questo punto, la zia diviene debitrice verso chi gli concede il mutuo e, alla sua morte, gli eredi pro/quota dovranno onorare il debito facendo fronte alle richieste dei creditori/mutuanti

Rammentarsi che il credito del mutuante si prescrive in 10 anni e che, non essendo fisato un termine per la restituzione della somma, la decorrenza della prescrizione decorre dalla data di sottoscrizione del mutuo stesso ; andranno quindi adottati tutti gli accorgimenti per non farlo prescrivere (interruzione prescrizione anche con semplice Raccomandata).



CONTRATTO DI MUTUO

Tra il Sig. XX a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........;

e

il SIG. YY nato a .......... il ..... , residente in ............. Via .............., C.F...........;

premesso che:

– XX e YY sono legati da rapporto parentale

– XX si trova in stato di bisogno e che YY, in considerazione del rapporto di parentela, è disposto a concedergli somma necessaria ai sensi dell'art.1813 CC

tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

– le premesse sono parte integrante del presente contratto;

– YY concede in mutuo a XX la somma mensile di € ......., somma da corrispondersi ogni 1° giorno del mese, a mezzo di Bonifico Bancario sul Conto Corrente Bancario Iban.......................... intestato a XX;

– spetta solo all'insindacabile volontà di YY, senza obbligo alcuno verso XX, stabilire il numero di versamenti mensili da corrispondere a favore di XX;

– Il mutuo viene erogato a titolo gratuito e senza alcun interesse a carico di XX
 

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