Daniele 78

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Professionista
@Ollj come ti avevo già scritto è l'art. 24 sull'agibilità

24 (L) - Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità

Quando di parla di igiene del fabbricato non s'intende la pulizia (ad esempio delle piastrelle).

L'igiene
di un fabbricato è quegli insieme di parametri come le altezze, le aperture le superfici minime ecc. atte a permettere un buon utilizzo, una buona vivibilità dell'immobile.

Come norma d'igiene hai il rispetto di questo decreto. Più sopra ti avevo postato in PDF il 380/01 e il DM 5/75.

Il 380/01 sono 45 pagine più l'indice, quando hai un'attimo di tempo ti consiglio di darci un'occhiata. È fondamentale per avere poi l'Agibilitá del fabbricato.
 
O

Ollj

Ospite
Buon giorno Daniele.
Vedo che lei è un tecnico del settore edilizio.
La risposta che lei ha dato non è congrua nè adeguata al quesito da me posto.
Non v'è necessità di spulciare tutto ilDPR 380/2001 per cogliervi quanto disposto in materia d'agibilità e connesso ambito igienico/sanitario negli edifici: le norme in merito sono l'art.24, l'art.25 e l'art.26.
Sono uso ad interagire spesso, per motivi professionali, con i dipendenti della P.A. ed è una sofferenza constatare come molti (non per loro colpa) presentino gravi lacune quanto a preparazione giuridica e conoscenza della materia, in primis per la mancata comprensione del rapporto di gerarchia intercorrente tra diverse fonti del diritto (e leconnesse riserve di legge per competenza), sancite a livello costituzionale e mai derogabili da un TU come il DPR 380/2001 che vanta il rango di mera legge ordinaria. Detto ciò e per non tediare ulteriormente chi ci legge, riassumo le mie considerazioni, concludendo.

In fatto:
- Post legge quadro TU DPR 380/2001 diverse regioni hanno, con legge, disciplinato l'altezza minima dei sottotetti, disposizioni che derogano il limite minimo di 270 cm previsto dal DM 75/1975.
- il DPR 380/2001 TU edilizia è una legge quadro che interagisce solo a livello di principi nell'ambito delle regioni a statuto ordinario e non svolge potere alcuni quanto alle regioni a statuto speciale stante la riserva di legge costituzionalmente garantita (= per mutare ciò necessitasi di legge di rango costituzionale = il DPR 380/2001 è semplice legge ordinaria)
- i limiti possibili alla potestà legislativa delle regioni ordinarie devono essere contraddistinti dall'elemento della tipicità normativa (= loro puntuale indicazione, anche con rimando a disciplina correlata, disciplina che tuttavia deve essere puntuale non essendo invece consentito un rinvio generale ed indistinto)
- il TU DPR 380/2001, quanto alla salubrità, igiene e condizioni di sicurezza, rinvio alcuno opera verso il DM 75/1975
- il DM 75/1975 è fonte di diritto di rango secondario: mai può prevalere su una fonte superiore qual'è la legge regionale ordinaria (= cui è riservata la materia edilizia fatto salvo per i principi contenuti nella legge quadro).

Tutto ciò presupposto deve concludersi che:
- tutte le Regioni possono definire con propria legge la disciplina dell agibilità anche derogando al limite di 270 cm di cui al DM 75/1975
- unico limite al potere legislativo regionale è la normativa di principio contenuta nella legge quadro TU DR 380/2001 che rinvio alcuno opera al DM 75/1975
- in assenza di specifica normazione regionale, stante il principio di sussidiarietà, si applicheranno le disposizioni minime di cui al DM 75/1975

A corollario di quanto su indicato riporto:
- articolo di stampa che richiama al rapporto tra legge regionale/DM 75/1975; si indica chiaramente la derogabilità del DM 75/1975 con legge regionale e si fanno esempi di altezza minima inferiore ai 270 cm.
Sottotetti, come trasformarli in abitazioni - Il Sole 24 ORE

- riepilogo delle Regioni che hanno disposto deroghe al DM 75/1975, normando l'altezza minima dei sottotetti a livelli inferiori ai 270 cm; leggi tutte vigenti e mai sottoposte a vaglio e/o contestazione di legittimità presso la Corte Costituzionale per vizio di potere, leggi regionali anche successive al 2001

1) Abruzzo L.R. 26 aprile 2004 n. 15 art. 85: altezza media netta non inferiore a 2,40 m; eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi; altezza media ridotta a 2,20 m per i Comuni posti sopra i 1000 m, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 m.

2) Basilicata LR 4 gennaio 2002/n. 8: altezza media ponderale almeno 2,40 m (misurata all’intradosso del solaio di copertura)

3) Calabria LR 16 aprile 2002 n. 19, art. 49: altezza media ponderale almeno 2,20 m, ridotta a 2,00 m. per i Comuni a quota superiore 800 m.

4) Campania: altezza media interna non inferiore a 2,40 m ridotta a 2,20 m per i Comuni posti a quota superiore 600 m

5) Emilia Romagna: altezza utile media 2,40 m. ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane

6) Liguria: altezza utile media 2,30 m. ridotta a m. 2,10 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane

7) Lombardia LR 11 marzo 2005 n. 12: altezza utile media 2,40 m. ridotta a m. 2,10 per i Comuni inseriti sopra i 600m.

8) Piemonte: altezza utile media 2,40 m. ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane.

9) Sicilia LR 16 aprile 2003 n. 4 art. 18: altezza media ponderale 2,00 m per ogni singola unità immobiliare

10) Veneto: altezza utile media 2,40 m per i locali adibiti ad abitazione ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane.

Saluti e la ringrazio per la premura accordatami.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Attenzione @Ollj non confondere un sottotetto con una una qualunque altro vano o locale funzionano in maniera troppo differente. Conosco la mia legge regionale (Piemonte) per il recupero dei sottotetti esistenti alla data del 6 agosto 1998. Inizialmente dopo tale data ogni recupero dei sottotetti esistenti anche con queste dime

La legge regionale Piemontese L.R n.21 1998 questa: Legge regionale 06 agosto 1998, n. 21.

Con il piano casa Piemonte aggiornato al 2013 hanno riaperto in parte il termine del 6 agosto 1998 e prorogandolo ma solo fino 31 luglio 2009 oltre non è più valido per i sottotetto (ma solo fino al stiamo parlando di SOTTOTETTI da NON CONFONDERE CON ALTRI LOCALI, (Cucina, Soggiorno, Camere ecc.) per cui valgono le normali norme d'igiene (il D.M 5/75).

Poi il Piano casa in Piemonte è stato ripreso e riprorogato fino al 31/12/2016 (ed anche la L.R 21 1998) è stata riprorogata...attenzione SOTTOTETTI E BASTA.

Nel nostro caso NON SI PARLA di SOTTOTETTI, per cui tutto il discorso sulle limitate altezze NON VALE.
 

Allegati

  • Piano_Casa_piemonte.pdf
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Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Ollj oggi come oggi 10/03/2015 quando SOTTOTETTI e parliamo di un nuovo sottotetto ABITABILE le altezze non possono essere più quelle per il recupero, ma all'imposta del tetto l'altezza deve essere di 2,70 mt.

Occhio che su queste cose se ci cadi e sbagli ti tieni l'INAGIBILITÁ, e noi non vogliamo l'inagibilità del fabbricato, visti poi tutte le problematiche in sede di un'eventuale compravendita oppure di un eventuale richiesta di mutuo bancario a cui come garanzia viene dato l'immobile.

La Banca ti manda subito a casa per fare la stima del fabbricato, e oltre a farci una stima controlla che tutti i documenti siano a posto catasto, concessioni ecc. (compresa l'AGIBILITÁ) e parlo per esperienza diretta.

Non mi soffermerei ulteriormente sulla disquisizione delle altezze, andando a cercare altri cavilli legali tra normative.

Ripeto se ti mancano i 2,70mt e non stiamo parlando di un sottotetto, SCORDATI L'AGIBILITÁ.
 
O

Ollj

Ospite
Io lessi cio' a suo tempo:

Salve, vi sottopongo il seguente caso:

Il cespite è un ex C2 cui è stata mutata la destinazione d’uso a seguito della legge sul recupero dei sottotetti (L.R.13/2009.)

L’immobile è riportato nel certificato di abitabilità dello stabile (1964) come “soffitta abitabile. ...

Ad ogni modo, il tutto non muta la quaestio: se la Regione ha derogato per i sottotetti, allora significa che lo puo' fare e che quindi il 75/1975 ha rango secondario e come tale aggredibile dalla normativa regionale.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Io lessi cio' a suo tempo:



Ad ogni modo, il tutto non muta la quaestio: se la Regione ha derogato per i sottotetti, allora significa che lo puo' fare e che quindi il 75/1975 ha rango secondario e come tale aggredibile dalla normativa regionale.
NO, muta e di molto la questio, in quanto la deroga fu concessa in quanto molti di quei vecchi edifici esistenti alla prima modifica L.R 21/98, UNICAMENTE PER RECUPERARE AI FINI ABITATIVI Parti di edificio che (altrimenti) non avrebbero più potuto ottenere un recupero e che avrebbero comportato demolire dei tetti esistenti in edifici esistenti rischiando pure di andare ben oltre alle altezze massime degli edifici permesse dai PRG per quella zona specifica. Quindi o da una parte o dall'altra sforavi.

Poi se non credi di poterle derogare comunque;sei libero di presentare un progetto di una abitazione (non sottotetto) inferiore ai 2,70 mt.
Se poi non prendi l'AGIBILITÁ sai che ti ho avvisato.
Uomo avvisato mezzo salvato.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi per il caso di specie la legge regione lazio deroga e il nostro interlocutore puo' conseguire agibilita': era quanto fu chiesto nel quesito.

Domani riprendo il discorso riportando esempi di norme regionali che dispingono sotto 270cm anche non per sottotetti.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Salve, vi sottopongo il seguente caso:

Proprietario di appartamento accatastato in cat A2, privo del certificato di abitabilità. Il cespite è un ex C2 cui è stata mutata la destinazione d’uso a seguito della legge sul recupero dei sottotetti (L.R.13/2009.)
@Ollj abbiamo preso una cantonata, QUI si parla proprio di SOTTOTETTI.

Come si evince dal tuo discorso, i tutte le Regioni sono state derogate le norme sulle altezze (MA SOLO PER I SOTTOTETTI) e per vari motivi tra cui anche quelli che spiegavo io.
  • Relativi all'altezza esistente dell'edificio (perchè il più delle volte quelli esistenti supererebbero di parecchio le altezze costruibili in quel lotto se tu dovesse realizzare a nuovo, e non sempre con la ricostruzione riesci a mantenere le altezze esistenti.
Purtroppo con una normativa ed un tecnica che si affinano di continuo non puoi pretendere di poter modificare (senza impatti economici e tecnici) un edificio (spostarlo, alzarlo o abbassarlo a piacimento).
Non è un giocattolo, ed ogni variazione è sempre estremamente complessa ed impattante sul circondario.
 

Allegati

  • Ausl_Roma_C.pdf
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Ultima modifica:

paradox

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ringraziandovi per l’ampia discussione (che mi fornisce diversi spunti utili), vorrei specificare che non dovremmo richiedere una agibilità ex novo ma una semplice variazione poiché, come detto, il cespite è già munito di agibilità (uso vario).

Non ho contezza se ciò cambi la questione (mi si può rifiutare la modifica dell’agibilità sebbene l’immobile in questione sia stato già dichiarato agibile - ancorché come soffitta - in precedenza?)

Grazie ancora
 

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