Buon giorno Daniele.
Vedo che lei è un tecnico del settore edilizio.
La risposta che lei ha dato non è congrua nè adeguata al quesito da me posto.
Non v'è necessità di spulciare tutto ilDPR 380/2001 per cogliervi quanto disposto in materia d'agibilità e connesso ambito igienico/sanitario negli edifici: le norme in merito sono l'art.24, l'art.25 e l'art.26.
Sono uso ad interagire spesso, per motivi professionali, con i dipendenti della P.A. ed è una sofferenza constatare come molti (non per loro colpa) presentino gravi lacune quanto a preparazione giuridica e conoscenza della materia, in primis per la mancata comprensione del rapporto di gerarchia intercorrente tra diverse fonti del diritto (e leconnesse riserve di legge per competenza), sancite a livello costituzionale e
mai derogabili da un TU come il DPR 380/2001 che vanta il rango di
mera legge ordinaria. Detto ciò e per non tediare ulteriormente chi ci legge, riassumo le mie considerazioni, concludendo.
In fatto:
- Post legge quadro TU DPR 380/2001 diverse regioni hanno, con legge, disciplinato l'altezza minima dei sottotetti, disposizioni che derogano il limite minimo di 270 cm previsto dal DM 75/1975.
- il DPR 380/2001 TU edilizia è una legge quadro che interagisce solo a livello di
principi nell'ambito delle regioni a
statuto ordinario e
non svolge potere alcuni quanto alle regioni a
statuto speciale stante la riserva di legge costituzionalmente garantita (= per mutare ciò necessitasi di legge di rango costituzionale = il DPR 380/2001 è
semplice legge ordinaria)
- i limiti possibili alla potestà legislativa delle regioni ordinarie devono essere contraddistinti dall'elemento della
tipicità normativa (
= loro puntuale indicazione, anche con rimando a disciplina correlata, disciplina che tuttavia deve essere
puntuale non essendo invece consentito un rinvio generale ed indistinto)
- il TU DPR 380/2001, quanto alla salubrità, igiene e condizioni di sicurezza,
rinvio alcuno opera verso il
DM 75/1975
- il DM 75/1975 è fonte di diritto di
rango secondario: mai può prevalere su una fonte superiore qual'è la legge regionale ordinaria (= cui è riservata la materia edilizia fatto salvo per i
principi contenuti nella legge quadro)
.
Tutto ciò presupposto deve concludersi che:
- tutte le Regioni possono definire con
propria legge la disciplina dell agibilità anche derogando al limite di 270 cm di cui al DM 75/1975
- unico limite al potere legislativo regionale è la
normativa di principio contenuta nella legge quadro TU DR 380/2001 che rinvio alcuno opera al DM 75/1975
- in assenza di specifica normazione regionale, stante il principio di
sussidiarietà, si applicheranno le disposizioni minime di cui al DM 75/1975
A corollario di quanto su indicato riporto:
- articolo di stampa che richiama al rapporto tra legge regionale/DM 75/1975; si indica chiaramente la derogabilità del DM 75/1975 con legge regionale e si fanno esempi di altezza minima inferiore ai 270 cm.
Sottotetti, come trasformarli in abitazioni - Il Sole 24 ORE
- riepilogo delle Regioni che hanno disposto deroghe al DM 75/1975, normando l'altezza minima dei sottotetti a livelli inferiori ai 270 cm; leggi tutte vigenti e mai sottoposte a vaglio e/o contestazione di legittimità presso la Corte Costituzionale per vizio di potere, leggi regionali anche
successive al 2001
1)
Abruzzo L.R. 26 aprile 2004 n. 15 art. 85: altezza media netta non inferiore a
2,40 m; eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi; altezza media ridotta
a 2,20 m per i Comuni posti sopra i 1000 m, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 m.
2)
Basilicata LR 4 gennaio 2002/n. 8: altezza media ponderale almeno
2,40 m (misurata all’intradosso del solaio di copertura)
3)
Calabria LR 16 aprile 2002 n. 19, art. 49: altezza media ponderale almeno
2,20 m, ridotta a
2,00 m. per i Comuni a quota superiore 800 m
.
4)
Campania: altezza media interna non inferiore a
2,40 m ridotta a
2,20 m per i Comuni posti a quota superiore 600 m
5)
Emilia Romagna: altezza utile media
2,40 m. ridotta a
m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane
6)
Liguria: altezza utile media
2,30 m. ridotta a
m. 2,10 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane
7)
Lombardia LR 11 marzo 2005 n. 12: altezza utile media
2,40 m. ridotta a
m. 2,10 per i Comuni inseriti sopra i 600m.
8)
Piemonte: altezza utile media
2,40 m. ridotta a
m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane.
9)
Sicilia LR 16 aprile 2003 n. 4 art. 18: altezza media ponderale
2,00 m per ogni singola unità immobiliare
10) Veneto: altezza utile media
2,40 m per i locali adibiti ad abitazione ridotta a
m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane.
Saluti e la ringrazio per la premura accordatami.