pedved

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, ho acquistato un appartamento per cui effettueró una ristrutturazione parziale, andando a pavimentare sopra tramite microcemento, butteró giù un piccolo muretto, cambierò le porte interne, rifacimento piastrelle del bagno e creazione controsoffitto in cartongesso.

Chiederò la cila in comune, le mie domande sono:

- al termine di questa ristrutturazione dovrò andare in comune per chiedere l agibilità oppure, siccome è una casa "usata" non occorre?

- potrò abbassarmi a 260 cm come previsto dal decreto in caso di isolamento dall'interno nel caso nel controsoffitto metterò la lana di roccia?
(attualmente sono a 270 cm, lo farò esclusivamente a scopo illuminazione e insonorizzazione in quanto sopra avrò un'altro condomino)

- nel caso occorresse richiedere di nuovo l'agibilità (era stata data nel 2001, anno di costruzione) dovrà venire un tecnico del comune a visionare i lavori e magari a misurare l'altezza minima?

Leggo in alcuni post che essendo il controsoffitto un ribassamento fittizio, poiché removibile, non ci sono problemi, ma vorrei conferma perché lo farei totale su tutta la sala e cucina, ambiente unico e alla peggio metterei all'interno la lana di roccia per isolamento termico se può servire a legalizzare la cosa.

Grazie molte
 

giuseppe fattori

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Mi interessa seguire questa discussione , per quanto ne so io la deroga dei 10 cm (da altezza di 270 a 260) dovrebbe avvenire solo in presenza della realizzazione di riscaldamento a pavimento e non isolamento del soffitto ma attendo risposte da chi ne sa più di me in materia , magari citando sentenze già pronunciate.
 

pedved

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Proprietario Casa
Però dice nel caso di intervento di isolamento dall’interno..
Se isolo il soffitto con controsoffitto a cui all'interno vi è la lana di roccia... Dovrebbe essere possibile


Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche […], nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (nota 1), possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
 

Jan80

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Mi interessa seguire questa discussione , per quanto ne so io la deroga dei 10 cm (da altezza di 270 a 260) dovrebbe avvenire solo in presenza della realizzazione di riscaldamento a pavimento e non isolamento del soffitto ma attendo risposte da chi ne sa più di me in materia , magari citando sentenze già pronunciate.
È stato aggiunto in un secondo momento per via delle lamentele dei produttori di isolanti e rappresentanti delle categorie delle imprese edili.
 

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