@fraveg
I B & B sono strutture ricettive a gestione familiare in un’unità abitativa a destinazione catastale abitativa che deve essere in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni.
In Campania tale attività, di carattere saltuario e occasionale, può essere gestita solo da privati in forma non professionale (no apertura partita IVA) che utilizzano parte dell’abitazione in cui dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente: il titolare, quindi, deve viverci dentro, riservando una camera per sè stesso e la mattina deve provvedere al riassetto delle camere, al cambio della biancheria due volte alla settimana e al cambio del cliente, e alla colazione (solo cibi e bevande confezionate).
L’attività può essere intrapresa previa segnalazione di inizio attività al Comune e comunicazione dei relativi prezzi praticati alla Provincia: l’Amministrazione comunale, in caso di insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla LR 5/2001 e successive modifiche, può sospendere, previa diffida, l’attività e sanzionare il titolare che si fosse reso responsabile di dichiarazioni mendaci.
L’attività di B & B non è una locazione e, quindi, non rientra nel regime fiscale delle “locazioni brevi”: i proventi da tale attività sono tassati, al netto delle spese inerenti, come “redditi diversi” derivanti da attività commerciale occasionale, e non sono cedolarizzabili.
Il contratto, secondo le regole dell’ordinaria locazione, deve essere concluso specificando la destinazione abitativa dell’unità immobiliare. Nulla osta che il medesimo sia a canone concordato in presenza nelle “Altre Clausole” dell’art.15 (la convenzione salernitana è ancora quella del 1999) di una autorizzazione espressa da parte del locatore, in deroga all’art.7 (Uso), a svolgere tale attività nei locali affittati ad uso abitativo, salvo espressi, e non generici, impedimenti posti dal regolamento condominiale: secondo una recente pronuncia di Cassazione, tuttavia, il veto contrattuale o stabilito all’unanimità non è automatico per il soggetto terzo (la servitù atipica va trascritta nei registri immobiliari per poter essere opponibile ai terzi acquirenti).