purtroppo quello che mi stai suggerendo verrà a costare qualcosina.....
Caro mio se non fai nulla continuerai a pagare tanto e troppo per tutta la vita: questo non è un costare, come dici tu,.... qualcosina?
Come già ti ho scritto in qualche intervento fa l'errore l'hai commesso quando l'assemblea votò la coibentazione del tetto e non anche quella dell' intradosso del sottoportico.
Tu dovevi, se eri presente, votare contro, impugnare la delibera e chiedere che fosse coibentato anche il sottoportico:
probabilmente ti sarebbe stato dato ragione perché il solaio dell'ultimo piano come quello del primo su pilotis sono fonte di dispersione per via della struttura dell'edificio.
Ora a distanza di anni quella delibera non può essere rivista, devi cercare di obbligare il condominio a far coibentare anche il sottoportico applicando lo stesso principio.
Da sola l'assemblea non lo delibererà mai perché nessuno dei componenti l'assemblea, eccetto te e forse il tuo vicino di casa, hanno avuto un simile aumento del riscaldamento.
Devi ricorrere all'istituto della mediazione. Se non paghi la quota riscaldamento, ti metterai dalla parte del torto, ma costringerai l'amministratore a ricorrere ugualmente all'istituto della mediazione e tu tirerai fuori i tuoi motivi.
Io ritengo che il CTU che verrà nominato propenderà per una coibentazione termica del solaio su pilotis come soluzione del problema. Ora se la coibentazione termica del tetto è stata deliberata e suddivisa tra tutti i condomini secondo i mm di proprietà, anche la coibentazione termica del solaio su pilotis
dovrebbe seguire la stessa suddivisione.
Non mi risulta che il solaio di chiusura degli appartamenti degli ultimi piani rientri nell'elenco delle parti comuni del condominio.
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell' appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva la esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità,
mediante la creazione di una camera d'aria,
non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, nel qual caso deve presumersi di proprietà condominiale se esso risulti in concreto, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass. civile sez. II, 28-04-1999, n. 4266).
Quindi se tu abiti in un edificio con tetto a falde, con un sottotetto non praticabile, la coibentazione termica del solaio di chiusura degli appartamenti dell'ultimo piano doveva essere fatto a spese dei proprietari di tali appartamenti.
A meno che questo solaio non sia stato individuato come parte comune dal Regolamento Condominiale Contrattuale, o dal Regolamento Condominiale Assembleare approvato dalla totalità dei condòmini con 1000/1000, o da una convenzione intercorsa tra i condomini.