Acquisto usufrutto di un immobile ristrutturato
Domanda
Ho acquistato da un'impresa di costruzione l’usufrutto su un immobile ristrutturato, mia figlia la nuda proprietà. Le fatture di vendita sono intestate a entrambi, ma il pagamento l’ho effettuato io. Come ripartire la detrazione?
Risposta
Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, è prevista, a favore dell'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, la detrazione IRPEF del 36% del valore degli interventi eseguiti (del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014), che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48mila euro ovvero di 96mila euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Anche l'acquisto di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, rientra nell'ambito applicativo della disposizione. La detrazione d'imposta deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione IRPEF, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Non può invece essere riconosciuta la detrazione ai familiari del contribuente che non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico (risoluzione 1/E del 2007).
risponde
Gianfranco Mingione 30 luglio 2017 (da rivista agenzia delle entrate )
Domanda
Ho acquistato da un'impresa di costruzione l’usufrutto su un immobile ristrutturato, mia figlia la nuda proprietà. Le fatture di vendita sono intestate a entrambi, ma il pagamento l’ho effettuato io. Come ripartire la detrazione?
Risposta
Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, è prevista, a favore dell'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, la detrazione IRPEF del 36% del valore degli interventi eseguiti (del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014), che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48mila euro ovvero di 96mila euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Anche l'acquisto di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, rientra nell'ambito applicativo della disposizione. La detrazione d'imposta deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta entro i limiti dell'importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. Pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull'immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l'acquisto dello stesso, ha diritto di beneficiare della detrazione IRPEF, avendo a riferimento la spesa riferibile all'acquisto del proprio diritto. Non può invece essere riconosciuta la detrazione ai familiari del contribuente che non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta a suo carico (risoluzione 1/E del 2007).
risponde
Gianfranco Mingione 30 luglio 2017 (da rivista agenzia delle entrate )